La Sent. Corte Cost. 21/03/2024, n. 45 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate “prima dell’udienza di comparizione”, anziché “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento” di cui all’art. 29, comma 7, del presente Decreto.

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