Lettera modificata dall’art. 3, comma 1, della L. 09/04/2003, n. 72; dall’art. 3, comma 1, del D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125); dall’art. 3, comma 5, della L. 15/07/2009, n. 94; dall’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 14/08/2013, n. 93 (L. 15/10/2013, n. 119) e, successivamente, dall’art. 1, comma 7, della L. 23/03/2016, n. 41.

In seguito la Sent. Corte Cost. 14/12/2018, n. 236 ha dichiarato:

- l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582, secondo comma, del codice penale, per fatti commessi contro l’ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell’art. 577 cod. pen.;

- in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della L. 11/03/1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell’art. 577 cod. pen., come modificato dall’art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).

Dalla redazione