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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 04/06/2003, n. 127
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- Avviso di rettifica in G.U. 15/09/2003
- D. Leg.vo 21/01/2004, n. 38
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286)
- D.P.R. 21/02/2008, n. 64
- D. Leg.vo 31/12/2009, n. 213
- D.P.R. 01/02/2010, n. 76
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 R; Vista la legge costituziona |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i princìpi ed i criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evit |
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Art. 2. - Finalità dell'ente1. Il C.N.R. è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo |
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Art. 3. - Attività del C.N.R1. Il C.N.R.: a) svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in àmbito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati; b) nell'àmbito del piano triennale delle attività di cui all'articolo 16, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresì attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale; c) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese; d) svolge |
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Art. 4. - Organi1. Sono organi del C.N.R.: a) |
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Art. 5. - Princìpi di organizzazione1. Il C.N.R. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base del princip |
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Art. 6. - Presidente1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico generale, stabilendone l'ordine del giorno; b) convo |
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Art. 7. - Consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente: a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico; b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale; c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni; d) delibera le lin |
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Art. 8. - Consiglio scientifico generale1. Il consiglio scientifico generale ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico generale: a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-sc |
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Art. 9. - Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del |
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Art. 10. - Comitato di valutazione1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obietti |
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Art. 11. - Direttore generale1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e l'attuazione dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura centrale ed i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il diret |
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Art. 12. - Dipartimenti1. I dipartimenti sono le unità organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3, comma 2, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo. Ai dipartimenti afferiscono gli istituti, raggruppati secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali. I dipartimenti promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le università e le imprese. 2. I dipartimenti: a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relat |
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Art. 13. - Consiglio dei direttori di dipartimento1. Il consiglio dei direttori di dipartimento, costituito dal presidente dell'ente, dal direttore generale e dai direttori dei dipartimenti, ha il compito di facilitare la g |
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Art. 14. - Istituti1. Gli istituti sono le unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalità di costituzione degli istituti e la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. 2. Gli istituti |
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Art. 15. - Disposizioni specifiche1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico generale, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento e di istituto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico generale non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato il C.N.R. 2. Il presidente, se professore o ricercatore u |
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Art. 16. - Piani di attività1. Il C.N.R. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 |
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Art. 18. - Strumenti1. Il C.N.R. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può: a) stipulare ac |
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Art. 19. - Regolamenti1. Il C.N.R. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 R. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento: a) definisce i dipartimenti, in ragi |
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Art. 20. - Personale1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 R, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196 R, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 R, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 R. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in |
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Art. 21. - Mobilità con le università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico1. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione de |
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Art. 22. - Bilanci, relazioni e controlli1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori de |
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Art. 23. - Aggregazione di enti di ricerca del C.N.R. e norme transitorie e finali1. I seguenti enti di ricerca confluiscono nel C.N.R. secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3: a) Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC); b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA); c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM); d) Istituto papirologico «Girolamo Vitelli». 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il presidente e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i presidenti ed i consigli di amministrazione degli enti di ricerca di cui al comma 1 decadono, ed è nominato con la procedura di cui all'articolo 15, comma 6, un commissario straordinario con il compito di assicurare la funzionalità del C.N.R. e degli enti predetti nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati con le modalità di cui agli articoli 6 e 7. I col |
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Art. 24. - Entrata in vigore.1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf |
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AllegatoTabella n. 1 - Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) N1
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