Articolo abrogato dall’art. 23, del D. Leg.vo 04/06/2003, n. 127, così recitava:

“Art. 4. - Consigli scientifici nazionali e assemblea della scienza e della tecnologia

1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.

2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST).

3. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:

a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;

b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo;

c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;

d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera c), la durata del mandato e le procedure per la loro designazione;

e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge un presidente. I consigli e l'assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. È esclusa l'attribuzione ai consigli e all'assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. I consigli e l'assemblea:

a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonché circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale;

b) svolgono attività di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca.”

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