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D. Leg.vo 29/09/1999, n. 381

Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e integrazioni;

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TITOLO I - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
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Art. 1. - Istituzione dell'ente

1. È istituito, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 6, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), come ente di ricerca non strumentale, nel quale confluiscono l'Istituto nazionale di geofisica (ING), l'Osservatorio vesuviano (OV), nonché i seguenti istituti del Consiglio nazionale del

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Art. 2. - Attività dell'INGV

1. L'INGV:

a) promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosità sismica e vulcanica del territorio anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico

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Art. 3. - Organi dell'ente

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) il comitato di consulenza scientifica;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, stabilendone l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta.

3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e d

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Art. 4. - Piano di attività

1. L'INGV opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'

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Art. 5. - Norme applicabili all'INGV

1. All'INGV sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h), in materia di funzioni;

b) articolo 3, in materia di strumenti;

c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;

d) articolo 6, comma 2, in materia di organici e di assunzioni di personale;

e) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di cont

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Art. 6. - Norme transitorie

1. In prima applicazione del presente decreto è costituito, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un apposito comitato composto da sei membri più il presidente, di cui uno designato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi dell'ING e dell'IRRS, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi di OV, IIV, IGF e Poseidon. È altresì nominato, con le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il presidente del comitato, che lo convoca e lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il comitato predispone gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, ivi compreso il riordino della rete scientifica secondo i princìpi di cui all'articolo 5, comma 5, nonché di amministrazione, contabilità e finanza, che sottopone al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni. Per la redazione dei regolamenti il comitato si avvale anche dei direttori dell'ING, dell'IRRS, dell'OV e dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon.

3. Qualora il comitato non trasmetta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica gli schemi dei regolamenti di cui al comma 2 entro quattro mesi dalla data di insediamento, esso decade e il Ministro nomina un commissario con l'incarico di completare la redazione dei regolamenti medesimi. I componenti del comitato decaduto non possono far parte del consiglio dir

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TITOLO II - Disposizioni per altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST)
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Art. 7. - Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste muta la denominazione in Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 399, dopo le parole: «ha il compito di svolgere» sono inserite le parole: «di promuovere e coordinare e»; la lettera c) è sostituita dalla seguente « c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambient

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TITOLO III - Norme sulla incentivazione, la costituzione e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca
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Art. 8. - Consorzi

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di ripartizione del Fondo ordinario di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con indicazione nel decreto di cui al comma 2 del predetto articolo, può riservare una apposita quota per il finanziamento di enti di ricerca per la programmata costituzione e partecipazione alle attività di consorzi con soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca, per la realizzazione e il miglior utilizzo di infrastrutture, laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, p

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Art. 9. - Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste

1. Al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, che assume la denominazione di consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. l02, e all'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, con facoltà di intervento sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il consorzio opera sulla base di uno statuto che disciplina i compiti, le facoltà, gli organi e le rispettive competenze, i princìpi generali di organizzazione e funzionamento, nonché di appositi regolamenti, emanati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato ma comunque nel rispetto dei relativi princìpi. Per l'esame dello statuto e dei regolament

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TITOLO IV - Norme generali per gli enti di ricerca
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Art. 10. - Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca

1. Agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h), in materia di funzioni;

b) articolo 3, in materia di strumenti;

c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;

d) articolo 6, in materia di piano triennale, di organici e di assunzioni di personale;

e) articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b), in materia di princìpi applicativi ai regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità;

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TITOLO V - Modifiche al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
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Art. 11. - Modifica dei compiti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e della composizione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il secondo periodo del comma 1 e i commi 3 e 5 sono sostituiti dal seguente periodo: "Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:

a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore

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TITOLO VI - Disposizioni per l'attività di ricerca
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Art. 12. - Aree scientifiche e settori tecnologici

1. Gli enti di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e all'allegato 1 del presente decreto, nonché l'INGV e il CNR, in sede di applicazione dell'

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Art. 13. - Princìpi per l'attività di ricerca

1. L'attività degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, si ispira ai seguenti principi:

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Art. 14. - Norme finali

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, adottano regolamenti nelle materie di cui al presente titolo entro centottanta giorni dalla data di entrat

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Allegato 1

Istituto nazionale di fisica nucleare

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris»

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