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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
In vigore dal 22/10/2015.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 14/07/2022, n. 175
- L. 28/12/2015, n. 208
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Premessa |
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TITOLO I - REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO |
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Art. 1. - Modifica dell’articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.741. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera |
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Art. 3. - Modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici1. L’articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). — 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito co |
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Art. 4. - Modifica dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione infedele1. All’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera |
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Art. 5. - Modifica dell’articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omessa dichiarazione |
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Art. 7. - Modifica dell’articolo 10 -bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate1. All’articolo 10 |
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Art. 9. - Modifica dell’articolo 10 -quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di indebita compensazione |
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Art. 10. - Confisca1. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inser |
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Art. 11. - Modifica dell’articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di cause di estinzione e circostanze del reato. Pagamento del debito tributario1. L’articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente: «Art. 13 (Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributari |
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Art. 12. - Circostanze del reato1. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inserito il seguente: |
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Art. 13. - Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell’ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari1. Dopo l’articolo 18 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inserito il seguente: |
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Art. 14. - Abrogazioni1. Sono abrogati: |
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TITOLO II - REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO |
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Capo I - SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI |
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Art. 15. - Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 4711. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive). — 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 3. La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250. 5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36 -bis e 36 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2. 7. Nelle ipotesi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2. 8. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.»; b) all’articolo 2: 1) nel comma 1, le parole: “lire cinquecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “euro 250” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.”; 2) nel comma 2, le parole: “dal cento al duecento” sono sostituite dalle seguenti: “dal novanta al centoottanta” e le parole: “lire cinquecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “euro 250”; 3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: “2-bis. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2 -bis, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al tre per cento delle ritenute riferibili all’ammo |
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Capo II - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE |
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Art. 16. - Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 4721. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 4, le parole: “delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “dell’economia e delle finanze”; b) all’articolo 5, il comma 2 è abrogato; c) all’articolo 7: 1) nel comma 3, le parole: “La sanzione può essere” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è” e dopo le parol |
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Capo III - ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 17. - Sanzione applicabile in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili1. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 18. - Altre modifiche in materia di sanzioni ai fini dell’imposta di registro1. Al titolo VI |
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Art. 19. - Associazioni sportive dilettantistiche |
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Art. 20. - Modifica dell’atto di recupero |
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Art. 21. - Violazioni in materia di certificazione unica1. All’articolo 4, comma 6 |
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Art. 22. - Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale |
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Art. 23. - Violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria |
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Art. 24. - Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche del CAF o del professionista |
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Art. 25. - Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento1. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 40 -bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall’eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un’apposita istanza all’ufficio competente all’emissione dell’avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro |
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Art. 26. - Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro |
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Art. 27. - Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale |
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Art. 28. - Modifiche in materia di imposta sulle successioni e donazioni |
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Art. 29. - Modifiche in materia di imposta di bollo1. Al |
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Art. 30. - Omissis
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Art. 31. - Modifiche in materia di fatture per operazioni inesistenti |
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TITOLO III - DECORRENZA DEGLI EFFETTI, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 32. - Decorrenza degli effetti e abrogazioni1. Le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 N1. |
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Art. 33. - Disposizione finanziaria1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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24/12/2024
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