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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 18/11/2022, n. 176
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D.L. 18/11/2022, n. 176
D.L. 18/11/2022, n. 176
D.L. 18/11/2022, n. 176
D.L. 18/11/2022, n. 176
in vigore dal 19/11/2022.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 09/12/2023, n. 181 (L. 02/02/2024, n. 11)
- D.L. 30/03/2023, n. 34 (L. 26/05/2023, n. 56)
- D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38)
- L. 13/01/2023, n. 6 (legge di conversione), in vigore dal 18/01/2023
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 23/11/2022, n. 179
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il |
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Capo I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti |
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Art. 1. - Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 20221. I contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. 2. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto, alle condizioni previste dal terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. 3. I crediti d’imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 |
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Art. 2. - Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022: a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022; N1 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, |
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Art. 2-bis - Omissis
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Art. 3. - Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette1. Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo credito a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l’obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. |
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Art. 3-bis - Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti in |
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Art. 3-ter - Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni |
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Art. 3-quater - Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi |
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Art. 4. - Misure per l’incremento della produzione di gas naturale1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nella 27a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 27), attraverso l’incremento dell’offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, all’articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al secondo periodo, dopo le parole «in condizione di sospensione volontaria delle attività» sono aggiunte le seguenti: «e considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali»; 2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un |
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Art. 4-bis - Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: |
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Art. 5. - Proroghe di termini nel settore del gas naturale1. All’articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024». 2. All'art |
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Art. 6. - Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale1. All’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola «decarbonizzazione» è sostituita dalla seguente: «ottimizzazione»; 2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza»; 3) dopo le parole «a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,» sono inserit |
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Art. 6-bis - Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di bi |
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Art. 7. - Omissis
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Art. 7-bis - Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In ca |
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Art. 7-ter - Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'automotive, all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla |
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Capo II - Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l’efficientamento energetico, nonché per l’accelerazione delle procedure |
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Art. 8. - Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è concesso un contributo per l’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023, per effetto dell’articolo 18, comm |
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Art. 9. - Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8-bis: 1) N5 al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023»; 2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»; 3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»; b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-bis.1. Ai fini dell’applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da |
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Art. 9-bis - Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, d |
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Art. 10. - Norme in materia di procedure di affidamento di lavori1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole «città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120». 2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 11. - Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al primo periodo, dopo le parole: “personale docente” sono inserite l |
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Capo III - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 11-bis - Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate |
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Art. 12. - Esenzioni in materia di imposte1. Le disposizioni di cui all’articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni dall’imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, |
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Art. 12-bis. - Art. 13. - Omissis
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Art. 14. - Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 1.080 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 800 milioni di euro destinati agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della le |
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Art. 14-bis - Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane |
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Art. 14-ter - Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, ul |
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Art. 14-quater - Omissis
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Art. 14-quinquies - Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 |
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Art. 14-sexies - Omissis
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Art. 15. - Disposizioni finanziarie1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91. 3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022. 4. N18 Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal G |
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Art. 15-bis - Clausola di salvaguardia |
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Art. 16. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato 1 |
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Allegato 2(articolo 10, comma 3)
«Allegato IV-bis (articolo 44-bis, comma 1) |
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Allegato 3(Articolo 15, comma 6, lettera a)
Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa
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Allegato 4(articolo 15, comma 7)
“Allegato 1 (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro)
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