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19/01/2023

Bonus fiscali edilizi e conversione del Decreto Aiuti-quater

Nella conversione in legge del D.L. 176/2022 (L. 13/01/2023, n. 6) trovano posto le norme sulla cessione dei crediti (aumento da due a tre delle cessioni e garanzia SACE per le imprese), mentre vengono stralciate le norme sulla proroga delle CILAS per i condomini, che sono state incardinate nella Legge di bilancio.

Sulla G.U. 17/01/2023, n. 13, è stata pubblicata la L. 13/01/2023, n. 6, che ha convertito in legge il D.L. 18/11/2022, n. 176 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”).

L’art. 9 del D.L. 176/2022, modificato con la conversione in legge e in combinato disposto con il comma 894, art. 1 della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), reca novità in materia di Superbonus e di cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali edilizi, illustrate di seguito.

SCADENZA SUPERBONUS PER CONDOMINI, EDIFICI UNIPROPRIETARIO 2-4 ABITAZIONI E ONLUS, ODV E APS
Confermato che per condomini ed edifici uniproprietario 2-4 abitazioni si attua la riduzione al 90% della detrazione per le spese sostenute nel 2023 (resta il “decalage” già previsto al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025), compresi trainati. Stesso discorso per Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale.
Vedi per dettagli Superbonus, tutte le novità punto per punto con esempi e Superbonus, nuovo quadro aliquote e scadenze dal 2023
Le eccezioni a tale norma (procedimenti edilizi avviati entro il 25/11/2022) sono state stralciate dal D.L. 176/2022 e inserite, con modifiche, nella Legge di bilancio 2023, vedi Superbonus, ecco la proroga delle CILAS al 31/12/2022.

SCADENZA SUPERBONUS PER UNIFAMILIARI E UNITÀ FUNZIONALMENTE AUTONOME
Confermata, quanto al Superbonus per unifamiliari e unità funzionalmente autonome, la proroga per le spese sostenute fino al 31/03/2023 per gli interventi che hanno già rispettato il requisito del 30% dei lavori eseguiti al 30/09/2022.
Vedi per dettagli Superbonus unifamiliari: come attestare il 30% al 30 settembre

RIAPERTURA SUPERBONUS PER NUOVI INTERVENTI SU UNIFAMILIARI E FUNZIONALMENTE AUTONOME, PER TITOLARI DI PRIMA CASA CON REDDITO INFERIORE A LIMITE STABILITO
Quanto al Superbonus per unifamiliari e unità funzionalmente autonome, conferma dell’estensione per le spese sostenute fino al 31/12/2023 per i nuovi interventi avviati a partire dal 01/01/2023, ma solo per le prime case e per i soggetti che siano proprietari oppure usufruttuari/usuari nonché con reddito di riferimento pari o inferiore a 15.000 Euro, da calcolarsi secondo un meccanismo specificamente individuato come previsto dal successivo comma 8-bis.1.
Vedi per dettagli Superbonus 2023 su edifici unifamiliari e unità funzionalmente autonome

SUPERBONUS PER OPERATORI DEL TERZO SETTORE
Confermata la proroga al 31/12/2025 della possibilità di fruire dell’aliquota del 110% per soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (tale indicazione deriva dal riferimento al comma 10-bis).

FONDO PER INTERVENTI SU UNIFAMILIARI E FUNZIONALMENTE AUTONOMI PRIME CASE
Si conferma lo stanziamento, per 20 milioni di Euro nel 2023, per erogare contributi a favore dei soggetti titolari di prime case unifamiliari o funzionalmente indipendenti e autonome, al fine di procedere a nuovi interventi Superbonus a partire dal 01/01/2023.

COMPENSAZIONE CREDITI ACQUISITI IN 10 ANNI SU RICHIESTA
Confermato che per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/10/2022, il cessionario può compensare le quote in 10 anni invece che in 4 o 5, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.

CESSIONI CREDITI
Il provvedimento innalza da 2 a 3 il limite del numero di cessioni del credito ammesse, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
La disposizione contiene altresì una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’art. 119 del D.L. 34/2020

TESTO COORDINATO
Si riporta di seguito il testo coordinato dell’art. 9 del D.L. 176/2022, come modificato dalla legge di conversione (in grassetto le parti nuove/modificate, in carattere barrato le parti stralciate).

Art. 9. - Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023»;
2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;

b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
«8-bis.1. Ai fini dell’applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»;

c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;

[Il contenuto della lettera d), stralciata, è riproposto nel nuovo comma 1-bis riportato a seguired) dopo la Tabella 1, è inserita la Tabella 1-bis di cui all’ Allegato 1 al presente decreto.

1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la tabella 1-bis di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

[Al posto del comma 2, abrogato dalla Legge di conversione, si veda il comma 894, art. 1 della L. 197/2022 - Legge di bilancio 20232. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell’anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

4. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell’articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

4-bis. All'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre”.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-quater. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8,6 milioni di euro per l’anno 2022, 92,8 milioni di euro per l’anno 2023, 1.066 milioni di euro per l’anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l’anno 2025, 946,1 milioni di euro per l’anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l’anno 2027, 273,4 milioni di euro per l’anno 2028, 118,6 milioni di euro per l’anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l’anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l’anno 2034 e pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l’anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l’anno 2034, ai sensi dell’articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

Dalla redazione