Superbonus 2023 su unifamiliari e unità autonome: data CILAS e requisito abitazione principale | Bollettino di Legislazione Tecnica
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14/06/2023

Superbonus 2023 su unifamiliari e unità autonome: data CILAS e requisito abitazione principale

Importante chiarimento fornito dalla Circolare 13/06/2023, n. 13/E: possono rientrare nella disciplina del Superbonus 90% per il 2023 su edifici unifamiliari e unità funzionalmente autonome anche gli interventi con procedura edilizia antecedente al 2023, purché si possa dimostrare che i lavori sono iniziati nel 2023 e non prima. Chiarimenti anche in merito al requisito della destinazione dell’immobile ad abitazione principale del contribuente.

Con la Circolare 13/06/2023, n. 13/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti vari attinenti le modifiche alla disciplina del Superbonus e degli altri Bonus fiscali edilizi, introdotte ad opera: dell'art. 9 del D.L. 176/2022; dell'art. 1 della L. 197/2022, commi 10 e 894; articoli vari del D.L. 11/2023.

Tra le modifiche in questione, quella prevista dall’art. 119 del D.L. 34/2020, al comma 8-bis, terzo periodo (introdotto dall’art. 9 del D.L. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti Quater”, comma 1, lettera a, numero 3), ha disposto la riapertura del Superbonus nel 2023 per nuovi interventi da realizzare su edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e autonome, a determinate condizioni e con aliquota ridotta al 90%.
Per approfondimenti vedi:
* Superbonus 2023 su edifici unifamiliari e unità funzionalmente autonome
* Superbonus, nuovo quadro aliquote e scadenze dal 2023

CILAS ANTE 2023 CON INIZIO LAVORI SUCCESSIVO - La norma in questione lasciava dubbio un aspetto molto importante, cioè se per interventi “avviati a partire dal 01/01/2023” il legislatore intendesse fare riferimento a CILAS o comunque procedimenti edilizi avviati dopo il 01/01/2023 oppure anche a procedimenti edilizi già avviati in precedenza ma con avvio dei lavori successivo al 01/01/2023.
Su questo, è intervenuto l’importante chiarimento reso dalla Circolare 13/06/2023, n. 13/E (vedi punto 1.1.3), secondo la quale:
* possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILAS sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023;
* tale circostanza può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILAS o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione (art. 47 del D.P.R. 447/2000).
In pratica, questo apre la strada anche a tutti quegli interventi avviati con CILAS (o altro titolo edilizio idoneo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione) entro il 31/12/2022 ma per i quali i lavori non siano stati avviati prima del 2023.

DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE AD ABITAZIONE PRINCIPALE - La Circolare 13/06/2023, n. 13/E (sempre al punto 1.1.3), fornisce chiarimenti anche in merito al requisito secondo il quale - per fruire del Superbonus 2023 su edifici unifamiliari e unità funzionalmente autonome - l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente che fruisce del bonus.
A tal proposito la Circolare chiarisce che:
* si applica la definizione del comma 3-bis, art. 10 del D.P.R. 917/1986, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”;
* nell’ipotesi in cui è teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare;
* qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetta a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

Dalla redazione