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19/04/2023

Compensazione crediti bonus edilizi in 10 anni, modalità operative

Analisi del Provvedimento Agenzia entrate con cui viene data applicazione alla possibilità di compensare in 10 anni invece che in 4 o 5 i crediti derivanti da bonus fiscali edilizi. Esempio pratico.

L’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-quinquies, stabilisce che per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/03/2023 (in luogo del termine precedentemente stabilito al 31/10/2022), il cessionario può compensare le quote in 10 anni invece che in 4 o 5 (modifiche al comma 4, art. 9 del D.L. 176/2022).
Vedi Conversione del Decreto Cessioni crediti: le novità punto per punto
La norma è applicabile per le cessioni relative a:
* Superbonus;
* Bonus barriere architettoniche ex art. 119-ter del D.L. 119/2020 (vedi Bonus eliminazione barriere architettoniche fino al 2025);
* Sismabonus (vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione)

L’Agenzia entrate, con il Provvedimento 18/04/2023, n. 132123, ha dato attuazione alla norma in commento, delineando le modalità operative.

AMBITO APPLICATIVO - Il Provvedimento 18/04/2023, n. 132123 dispone che:
* la norma si applica alla quota residua di ciascuna rata annuale non ancora compensata, anche derivante da cessioni successive alla prima;
* tale quota non compensata è ripartita in 10 rate annuali di pari importo decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
* la norma si applica a:
- crediti Superbonus anni 2022 e seguenti, derivanti da comunicazioni inviate entro il 31/10/2022;
- crediti Superbonus, Barriere architettoniche e Sismabonus anni 2023 e seguenti, derivanti da comunicazioni inviate entro il 31/03/2023;
* ciascuna nuova rata annuale può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può più essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita;
* la quota non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

COME PROCEDERE - Il Provvedimento 18/04/2023, n. 132123 dispone che:
* il soggetto titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo;
* la comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Esempio:
Si consideri un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione entro il 2023.
Tale soggetto potrà, alternativamente:
A* stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (es. 60 Euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la rimanenza (40 euro). Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
B* attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.

La comunicazione è inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 02/05/2023.

Infine, dal 03/07/2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare.

La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

Dalla redazione