Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 09/02/2017, n. 8
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 24/10/2019, n. 123 (L. 12/12/2019, n. 156)
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D.L. 28/09/2018, n. 109 (L. 16/11/2018, n. 130)
- D.L. 25/07/2018, n. 91 (L. 21/09/2018, n. 108)
- D.L. 12/07/2018, n. 86 (L. 09/08/2018, n. 97)
- D.L. 29/05/2018, n. 55 (L. 24/07/2018, n. 89)
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172)
- D.L. 20/06/2017, n. 91 (L. 03/08/2017, n. 123)
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- L. 07/04/2017, n. 45 (Legge di conversione). In vigore dal 11/04/2017, in corsivo
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, e successive modificazioni; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; |
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Capo I - Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 |
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Art. 1. - Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; |
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Art. 2. - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza1. Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2 |
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Art. 3. - Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “finiture interne ed esterne” sono inserite le seguenti: “e gli impianti”; a) soppressa; b) dopo il comma 13 è inserito il seguente: “13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.”. 1-bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, destinate all’esecuzione di interventi per la ricostruzione e la funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all’ |
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Art. 4. - Adeguamento termini per la richiesta di contributi1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4 � |
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Art. 5. - Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;”; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
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Art. 6. - Conferenza permanente e Conferenze regionali1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica: “Conferenza permanente e commissioni paritetiche” è sostituita dalla seguente: “Conferenza permanente e Conferenze regionali”; a-bis) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato ‘Conferenza permanente’, presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresenta |
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Art. 7. - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la lettera e) è abrogata. 2. All'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano N1 il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.”; b) al comma 6: 1) le parole: “La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto” e dopo le parole: “ed ai siti di deposito temporaneo” sono inserite le seguenti: “, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,”; 2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: “Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti age |
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Art. 7-bis. - Interventi volti alla ripresa economica1. Dopo l’articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente: “Art. 20-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). — 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commerc |
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Art. 7-ter. - Modifica all’articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016 |
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Art. 8. - Legalità e trasparenza1. All'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: “articolo 4” sono aggiunte le seguenti: “, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'arti |
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Art. 9. - Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata1. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni |
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Art. 9-bis. - Indennità di funzione1. All’articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
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Art. 10. - Sostegno alle fasce deboli della popolazione1. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi del presente articolo, è concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di sostegno al reddito di cui al comma 5. 2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: |
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Art. 10-bis. - Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica1. Le regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, al fine di superare eventuali criticità connesse alla distribuzione dei farmaci alla popolazione, con riferimento particolare ai comuni sotto i 3.000 abit |
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Art. 11. - Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali01. All’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti: “2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all’anno 2017, qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino più disponibili. 2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 31 dicembre 2017.”. 1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all’alinea, le parole: “delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016”; 2) la lettera b) è abrogata; 3) alla lettera l), le parole: “all'allegato 1” sono sostituite dalle seguenti: “agli allegati 1 e 2”; b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.”; |
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Art. 11-ter. - Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti)1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese indi |
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Art. 12. - Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presi |
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Art. 13. - Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecn |
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Art. 14. - Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sentiti i comuni interessati, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, prioritariamente nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei territori dei comuni con essi confinanti, unità immobiliari ad uso abitativo agibili o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dall |
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Art. 15. - Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2018, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di c |
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Art. 15-bis. - Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici1. Le istanze di agevolazione a valere sull’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, d |
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Art. 16. - Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i termini di cui all'articolo 11, comma 3 |
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Art. 17. - Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede |
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Art. 17-bis. - Sospensione di termini in materia di sanità1. Ai comuni del cratere sismico dell’Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 |
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Art. 18. - Ulteriori disposizioni in materia di personale1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al terzo periodo, le parole: “da Regioni, Province e Comuni interessati” sono sostituite dalle seguenti “da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate”; 2) al quinto periodo, le parole: “Ai relativi oneri” sono sostituite dalle seguenti: “Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto”; 3) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.”; 3-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l’assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.”; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”; b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: “1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all’articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L’assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. 1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1 -ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.” 2. Le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità, nel limite dell’ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' |
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Art. 18-bis. - Realizzazione del progetto “Casa Italia”1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”, nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile. N19 1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitat |
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Art. 18-ter. - Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 20171. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, in attuazione |
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Art. 18-quater. - Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino al 31 dicem |
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Art. 18-quinquies. - Modifica all’articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 20161. All’articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 10 è sostituito dai seguenti: “10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto |
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Art. 18-sexies. - Modifica all’articolo 14 -bis del decreto-legge n. 189 del 20161. All’articolo 14-bi |
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Art. 18-septies. - Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione1. All’articolo 3, comma 4, d |
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Art. 18-octies. - Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa1. All’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 |
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Art. 18-novies. - Modifica all’articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 20161. All’articolo 13, comma |
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Art. 18-decies. - Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 20161. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi |
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Art. 18-undecies. - Introduzione dell’allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 20161. Tenuto conto dell’aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “allegati 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “allegati 1, 2 e 2-bis”; b) all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le parole: “alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2” sono sostituite dalle se |
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Capo II - Altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa del servizio nazionale della protezione civile |
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Art. 19. - Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui all'a |
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Art. 19-bis. - Unità cinofile1. Per ciascuno degli anni 2017 “, 2018 e 2019” N24, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa |
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Art. 20. - Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della protezione civile |
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Art. 20-bis. - Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all’articolo 1, “comma 161”N11, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, assicurando la destinazione |
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Art. 20-ter. - Disposizioni finanziarie1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell’accredito dei contributi dell’Unione europea a carico del Fondo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dip |
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Capo III - Disposizioni di coordinamento e finali |
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Art. 21. - Disposizioni di coordinamento1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all’articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: “da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate” sono |
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Art. 21-bis. - Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 |
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Art. 22. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato A (Art. 18-undecies)Allegato 2-bis - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1) Regione Abruzzo: 1) Barete (AQ); |
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