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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 12/09/2014, n. 132
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- L. 26/11/2021, n. 206
- D.L. 24/08/2021, n. 118 (L. 21/10/2021, n. 147)
- D. Leg.vo 30/12/2020, n. 187
- Sent. Corte Cost. 19/04/2018, n. 77
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
- L. 10/11/2014, n. 162 (legge di conversione) riportate in corsivo
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Capo I - Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti |
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Art. 1 - Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla r |
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Capo II - Procedura di negoziazione assistita da avvocati |
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Sezione I - Della procedura di negoziazione assistita |
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Art. 2 - Convenzione di negoziazione assistita da avvocati1. La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. N14 |
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Art. 2-bis - (Negoziazione assistita in modalità telematica)1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l’accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codi |
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Art. 2-ter - (Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro) |
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Art. 3 - Improcedibilità1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima |
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Art. 4 - Non accettazione dell'invito e mancato accordo1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro t |
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Art. 4-bis - Acquisizione di dichiarazioni1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti. 2. L’informatore, previa identificazione, è invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed è altresì p |
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Art. 4-ter - Dichiarazioni confessorie1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare l |
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Art. 5 - Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione |
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Art. 6 - Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economica |
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Art. 7 |
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Art. 8 - Interruzione della prescrizione e della decadenza1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si |
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Art. 9 - Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse. |
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Art. 10 - Antiriciclaggio |
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Art. 11 - Raccolta dei dati1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo o |
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Sezione II - Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita |
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Art. 11-bis - Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità |
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Art. 11-ter - Condizioni per l’ammissione |
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Art. 11-quater - Istanza per l’ammissione anticipata1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a |
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Art. 11-quinquies - Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato1. L’istanza per l’ammissione anticipata |
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Art. 11-sexies - Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata |
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Art. 11-septies - Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del proce |
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Art. 11-octies - Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato1 |
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Art. 11-novies - Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito d |
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Art. 11-decies - Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza |
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Art. 11-undecies. - (Disposizioni finanziarie) |
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Capo III - Omissis
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Capo IV - Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione |
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Art. 13 - Modifiche al regime della compensazione delle spese1. N4 All' |
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Art. 14 - Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente: |
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Art. 15 |
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Art. 16 - Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.1. N3 All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al |
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Capo V - Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali |
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Art. 17 - Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 18 - Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.»; b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente: |
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Art. 19 - Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede"; b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente: «Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti). - Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»; c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il settimo comma è abrogato; 2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse; d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente: «Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). - Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»; |
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Art. 19-bis - Omissis
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Art. 20 - Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore. |
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Capo VI - Omissis
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Capo VII - Disposizioni finali |
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Art. 22 - Disposizioni finanziarie1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in euro 4.364.500 annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per l'anno 2014 e a euro 417.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede: a) quanto ad euro 550.000 per l'anno 2014, ad euro 481.500 per l'anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttu |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegati - Omissis
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