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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 27/01/2022, n. 4
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In vigore dal 27/01/2022.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- D.L. 01/06/2023, n. 61 (L. 31/07/2023, n. 100)
- D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74)
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 23/09/2022, n. 144 (L. 17/11/2022, n. 175)
- D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142)
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- L. 28/03/2022, n. 25 (legge di conversione), in vigore dal 29/03/2022
- D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51)
- D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34)
- D.L. 25/02/2022, n. 13
- Avviso di rettifica in G.U. 10/02/2022, n. 34
- Provv. Agenzia entrate 04/02/2022, n. 37381
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 |
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Titolo I - Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza COVID-19 |
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Art. 1. - Misure di sostegno per le attività chiuse1. Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 destinati alle attività che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell' |
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Art. 2. - Omissis
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Art. 3. - Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legg |
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Art. 4. - Fondo unico nazionale per il turismo |
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Art. 4-bis - Riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 5. - Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. N5 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizion |
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Art. 5-bis - Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali |
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Art. 6. - Buoni per servizi termali1. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis |
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Art. 6-bis - Omissis
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Art. 6-ter - Estensione del regime fiscale dei pensionati Neoresidenti1. All’articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al |
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Art. 6-quater - Acquisizione dei dati di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 |
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Art. 6-quinquies - Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto1. All’articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 7. - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale nonché in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. N5 1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ |
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Art. 8. - Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. 2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio |
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Art. 8-bis - Disposizioni per la conservazione del patrimonio archivistico |
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Art. 9. - Disposizioni urgenti in materia di sport1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, nonché per contrastare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, nonché per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022 e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023, nonché a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, che costituisce tetto di spesa. N29 2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla |
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Art. 9-bis - Omissis
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Art. 10. - Piano transizione 4.01. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel |
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Art. 10-bis - Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI1. I confidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell’ |
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Art. 10-ter (Disposizioni in materia di perizie tecniche) |
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Art. 10-quater - Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022 |
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Art. 10-quinquies - Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: |
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Titolo II - Regioni ed enti territoriali |
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Art. 11. - Omissis
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Art. 11-bis - Disposizioni in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e di personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero dell’economia e delle finanze1. Omissis 2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti e delle aziende facenti parte del Servizio sanitario nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, la disposizione di cui all’articolo 57, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria. Nell’ipotesi di cui al primo periodo, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell’interesse culturale di c |
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Art. 11-ter - Ulteriori misure urgenti in materia di regioni e province autonome1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell’impegno derivante dall’accelerazione della campagna vaccinale, anche al fine di sostenere i relativi interventi: a) per l’anno 2022, il termine previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’adozione dei bilanci di esercizio per l’anno 2021 degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera |
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Art. 12. - Incremento del contributo per il mancato incasso dell’imposta di soggiorno |
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Art. 12-bis - Omissis
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Art. 13. - Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 20211. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. N38 |
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Art. 13-bis - Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l’economia cittadina nelle aree urbane più disagiate1. I comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato ai sensi del |
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Art. 13-ter - Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale1. Fino al 31 dicembr |
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Art. 13-quater - Modifica all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 |
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Art. 13-quinquies - Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica |
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Art. 13-sexies - Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni |
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Art. 13-septies - Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle |
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Art. 13-octies - Disposizioni urgenti in materia di Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del |
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Titolo III - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica |
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Art. 14. - Riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennai |
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Art. 14-bis - Contributo per la riduzione dei costi dell’energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso |
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Art. 15. - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di |
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Art. 15.1 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell’anno 20221. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell’8 gennaio 2022 e ha consumat |
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Art. 15-bis - Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili1. N26 A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da: a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. 2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima ric |
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Art. 16. - Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili |
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Art. 17. - Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC1. Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 1, primo periodo, la parola: “quaranta” è sostituita dalla seguente: “cinquanta”; N12 a) al comma 2-bis: 01) al sec |
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Art. 18. - Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi1. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 4 e 14 sono soppressi. |
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Art. 18-bis - Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del raggruppamento 3 di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 1851. Al fine di consentire la corretta raccolta e l’adeguato trattamento di talune categorie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del raggruppamento 3 di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al |
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Titolo IV - Altre misure urgenti |
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Art. 19. - Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all’articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2. Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022. |
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Art. 19-bis - Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all’istituzione di una posizione dirigenziale di livello g |
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Art. 19-ter - Art. 20-quater Omissis
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Art. 21. - Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale1. Omissis 2. All'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 21-bis - Omissis
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Art. 22. - Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di proroga del trattament |
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Art. 22-bis - Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’IMU per gli immobili inagibili1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 22-ter - Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità1. Le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a), del codice della pr |
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Art. 23. - Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso; b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole “o per il saldo” sono soppresse; la parola “inizia” è sostituita dalle seguenti: “è collocato” e |
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Art. 23-bis - Avvalimento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro |
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Art. 23-ter - Omissis
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Art. 23-quater - Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro |
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Art. 23-quinquies - Omissis
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Art. 24. - Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada1. - 6. Omissis 7. Per le medesime finalità del comma 6, il fondo di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato per l'anno 2022 di 5 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partir |
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Art. 25. - Misure urgenti per il settore ferroviario e per il settore autostradale1. Allo scopo di sostenere il settore ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 20 |
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Art. 25-bis - Misure a sostegno del settore della navigazione Marittima1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 25-ter - Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile |
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Art. 26. - Art. 26-quinquies Omissis
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Art. 27. - Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 54: 1) al comma 1, le parole: “fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa”, sono sostituite dalle seguenti: “fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa”; 2) al comma 2, le parole “al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa” sono sostituite dalle seguenti: “al di sotto del massimale di |
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Art. 27-bis - Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura1 |
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Art. 28. - Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche1. N3 1-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 121: 1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”; 2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 28-bis - Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: “629,” sono inserite le seguenti: “640, secondo comma, numero 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,”; b) all’articolo 316-bis: |
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Art. 28-ter - Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale1. L’utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 |
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Art. 28-quater - Disposizioni in materia di benefìci normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente: “43-bis. Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto |
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Art. 28-quinquies - Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali1. Al fine di incrementare l’efficienza dei servizi di |
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Art. 29. - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni: a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); N11 b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. N5 2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazi |
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Art. 29-bis - Art. 30. - Omissis
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Art. 31. - Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma1. All'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021 |
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Titolo V - Disposizioni finali e finanziarie |
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Art. 32. - Disposizioni finanziarie01. Dall’attuazione degli articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei medesimi articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. N6 1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 1-bis e comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 127,86 milioni di euro per l’anno 2023, 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede: |
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Art. 32-bis - Clausola di salvaguardia |
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Art. 33. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato a |
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Allegato I (all'articolo 7) - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
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Allegato I-bis (di cui all’articolo 15-bis, comma 3) |
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