Comma soppresso dall’art. 1, comma 1, del D.L. 25/02/2022, n. 13 e poi, a seguito della sua abrogazione, dalla legge di conversione 08/03/2022, n. 25, così recitava:

“1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole “con facoltà di successiva cessione del credito” sono sostituite dalle seguenti: “cedibile dai medesimi” e dopo le parole “gli altri intermediari finanziari” sono inserite le seguenti: “, senza facoltà di successiva cessione”;

2) alla lettera b) le parole “, con facoltà di successiva cessione” sono soppresse e dopo le parole “gli altri intermediari finanziari” sono inserite le seguenti: “, senza facoltà di successiva cessione”;

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole “altri intermediari finanziari” sono inserite le seguenti: “, senza facoltà di successiva cessione”.”

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