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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 15/05/2019, n. 417
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Delib. ANAC 15/05/2019, n. 417
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I. Inquadramento normativoIl Decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito codice), contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall’art. 3, lett. vvvv) sono “i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’ |
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II. Principi generali |
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1. Modalità di affidamento1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità |
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2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta2.1. Un secondo elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all’art. 24, comma 7, del codice è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale |
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3. Divieto subappalto relazione geologica3.1. Un terzo elemento di base è quello previsto dall’art. 31, comma 8, del codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare: |
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4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative4.1. Un quarto principio fondamentale è quello secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una co |
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5. Distinzione progettazione ed esecuzione5.1. Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La norma prevede, altresì, il divieto di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), del codice (art. 59, comma 1, |
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III. Indicazioni operative |
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1. Operazioni preliminari1.1. Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico). In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l’amministrazione ricorre a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea com |
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2. Determinazione del Corrispettivo ed Equo Compenso2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal |
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3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti3.1. Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter part |
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4. Identificazione delle opere per la valutazione dell’offerta4.1. La medesima necessità di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la definizione dei criteri di |
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5. Attività di supporto alla progettazione5.1. Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione |
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IV. Affidamenti |
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1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro1.1 Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del |
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1.1. Disciplina dell’elenco1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo: |
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1.2. Disciplina delle indagini di mercato1.2.1. Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell’elenco o |
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1.3. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. 1.3.2. L’affidamento diretto è disposto con determina a contr |
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2. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro |
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2.1. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria2.1.1. Gli incarichi di importo pari o superiore a centomila euro, e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157, comma 2, ultimo periodo, del codice). 2.1.2. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facoltà d |
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2.2. Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria2.2.1. Riferimenti normativi Per l’affidamento degli incarichi di progettazione relativi ai servizi di ingegneria nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice, rilevano le seguenti disposizioni. L’art. 157, comma 1, del codice stabilisce che i suddetti servizi sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice. Inoltre, la norma prevede che nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all’articolo 35 del codice, l’affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. La norma descrive un’eccezione e come tale dovrà essere adeguatamente motivata sulla base di particolari ragioni oggettivamente impeditive dell’affidamento mediante gara di entrambi i servizi. L’art. 83, ai commi 1, 4 e 5, del codice stabilisce che i criteri di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneità professionale; la capacità economico e finanziaria; le capacità tecniche e professionali. Tra i requisiti dell’art. 83, comma 4, del codice è previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto e che il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art. 83, comma 5, del codice, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione. L’Allegato XVII, parte I, lett. c) del codice specifica, inoltre, che il fatturato (globale o specifico) minimo annuo può essere richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico. Rileva, altresì, la disposizione di cui all’art. 86, comma 5, del codice a tenore del quale: “Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi”. Il citato allegato prevede, quale modalità di dimostrazione le seguenti: per quanto riguarda i requisiti economico- finanziari, sono confermati i fatturati globale e specifico, per quanto riguarda la capacità tecnica, l’indicazione che si rinviene è nel senso di poter esigere l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nonché dei tecnici o degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico. 2.2.2. Requisiti di partecipazione 2.2.2.1. Il quadro normativo vigente n |
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V. Classi, categorie e tariffe professionali1. Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di |
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VI. Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo |
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1. Elementi di valutazione1.1. L’attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi oggetto della presente linea guida. Al riguardo, l’Autorità ritiene che, alla luce della disposizione del nuovo codice – secondo cui l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all’oggetto dell’appalto, in cui rientrano anche l’organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto (art. 95, comma 6, codice) – i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti: a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe; b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; |
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2. Criteri motivazionali2.1. La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell’offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche metodologiche dell’offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un’offerta è migliore di un’altra. La documentazione a corredo dell’offerta ed i criteri motivazionali previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i criteri a) e b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare riguardino la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. I documenti di gara dovranno fissare, altresì, i contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte. 2.2. Le stazioni appaltanti adottano i seguenti criteri motivazionali: a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all’art 3, lett. vvvv) del codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera; b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’ |
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VII. Verifica e validazione della progettazione |
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1. Contenuto e soggetti1.1. La verifica dei progetti continua ad avere un’importanza centrale in quanto ai sensi dell’art. 205, comma 2, terzo capoverso, del codice “Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26”. Tale centralità nel processo di progettazione e appalto delle opere pubbliche, consente di attribuire all’istituto quel ruolo fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione. L’affermazione costituisce diretta attuazione del principio di centralità e qualità della progettazione espresso dalla legge n. 11/2016 contenente la delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 1.2. Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa. 1.3. Nei contratti relativi all’esecuzione di lavori, la stazione appaltante, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Nei casi di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione, la verifica della progettazione presentata dall’affidatario avviene prima dell’esecuzione, procedendo singolarmente per ogni livello (definitivo ed esecutivo) alla verifica e all’approvazione. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 26 del codice, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità (art. 26, codice). 1.4. La verifica ha ad oggetto “la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23 [del codice], nonché la loro conformità alla normativa vigente”. In particolare essa accerta quanto previsto dall’art. 26, comma 4, del codice. 1.5. Gli estremi della validazione del progetto posto a base di gara sono un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori. 1.6. I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono (art. 26, comma 6, codice): |
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2. Affidamento esterno e procedure2.1. Qualora l’attività di verifica preventiva sia affidata all’esterno, l’affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati. 2.2. Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Ne consegue che per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000 euro, l’unico criterio utilizzabile è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo, come previsto dall’art. 95, comma 3, lett. b) del codice. |
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