Con la Delibera in oggetto l'ANAC, in risposta alla richiesta di parere formulata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri:
- ha ritenuto ammissibile - ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista - la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, punto IV.2.2.1, lettere b) (fatturato specifico) e c) (servizi di punta), mediante le attività dallo stesso svolte quale socio di una società di ingegneria, a condizione che: il professionista medesimo fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche; il professionista abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte; si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata, per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale;
- ha viceversa ritenuto non opportuno esprimere valutazioni circa la possibilità di dimostrare, mediante attività svolte dal professionista quale socio di una società di ingegneria - il requisito di capacità tecnico-economica di cui alle Linee guida n. 1, punto IV.2.2.1, lettera a) (fatturato globale).