Appalti pubblici: omissione di un livello di progettazione e importo a base di gara | Bollettino di Legislazione Tecnica
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25/05/2022

Appalti pubblici: omissione di un livello di progettazione e importo a base di gara

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha precisato che nel calcolo dell'importo a base di gara, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste al progettista anche in caso di omissione di un livello di progettazione.

Nell’ambito dello svolgimento dell’attività istituzionale di vigilanza, l’ANAC ha rilevato alcune criticità in relazione alla determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso in cui la stazione appaltante abbia ritenuto di omettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o il progetto definitivo, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

In proposito, l'ANAC dapprima ricorda che l’art. 23, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo 3 livelli di successivi approfondimenti tecnici:
- progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- progetto definitivo;
- progetto esecutivo.
L'art. 23, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 stabilisce che la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, deve indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.
La norma consente, inoltre, l’omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

L'ANAC rileva inoltre che, in un'ottica di riforma della materia dei contratti pubblici, è possibile una semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti, anche attraverso la ridefinizione e riduzione dei livelli di progettazione.

Pertanto, l'ANAC ritiene opportuno precisare quanto segue:
- le Linee guida ANAC n. 1, recanti indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui alla Delib. ANAC 15/05/2019, n. 417, nella parte III, punto 2, indicano che, al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal D. Min. Giustizia 17/06/2016 ed è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara. Inoltre, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara;
- l’attività di progettazione ha come obiettivo il raggiungimento di un prodotto unitario, i 3 livelli di progettazione sono quindi da considerare come tappe di un unico processo identificativo e creativo, in corrispondenza delle quali vengono definiti compiutamente specifici aspetti;
- quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non sopprime gli stessi, ma li unifica al livello successivo, il quale deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione;
- la stazione appaltante, quindi, è onerata della determinazione e della pubblicazione dell’elenco dettagliato delle prestazioni richieste, relative ai singoli livelli di progettazione, da cui potranno essere escluse, in caso di omissione di livelli progettuali, le sole prestazioni già eseguite, approvate e rese conoscibili a tutti i concorrenti.

Di conseguenza, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi. Altrimenti, si incorrerebbe nella violazione del principio dell’equo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione.

L'ANAC precisa infine che, nel calcolo dell’importo a base di gara, le stazioni appaltanti devono considerare, altresì, che alcune particolari prestazioni potrebbero ripetersi in maniera sostanzialmente identica nelle varie fasi progettuali, richiedendo soltanto modesti approfondimenti nelle fasi successive. In tali casi occorre, quindi, considerare che la remunerazione della prestazione professionale per ciascuna fase progettuale potrebbe comportare una sovrastima della parcella.

Dalla redazione