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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: laurea specialistica per direzione lavori e CSE solo per opere complesse
Fattispecie
È stata sottoposta all'ANAC una richiesta di parere in relazione all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per opere di manutenzione nell'ambito di un accordo quadro con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
In particolare, l'istante ha fatto presente che la stazione appaltante (SA) aveva richiesto quali requisiti minimi di partecipazione per le figure del direttore dei lavori e del CSE, il possesso della laurea magistrale/specialistica in ingegneria o architettura, escludendo di fatto gli ingegneri triennali; mentre l'oggetto dell'appalto era rappresentato in maniera dominante da opere di manutenzione impiantistica, da ritenersi dunque opere standardizzate rientranti nelle competenze degli ingegneri triennali.
Secondo l'istante la procedura di gara era viziata perché in contrasto con i principi di legge ed il contenuto delle Linee guida ANAC n. 1 (recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria).
Considerazioni dell'ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 05/04/2022, n. 181, ha rilevato che:
- il D. P.R. 05/06/2001, n. 328 (recante Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), ha disciplinato le competenze degli architetti e ingegneri iscritti nella sezione B del relativo Albo professionale (c.dd. architetti e ingegneri juniores ovvero in possesso di laurea triennale);
- la pubblicazione del Centro studi del Consiglio Nazionale ingegneri (recante Le competenze professionali degli ingegneri secondo il D.P.R. 328/2001) definisce la procedura standardizzata, di competenza degli ingegneri juniores, come una procedura conforme ad un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) generalmente applicate in casi analoghi a quelli trattati dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l’espletamento della sua prestazione; mentre qualora la procedura adottata per l’espletamento della prestazione non è conforme ad un insieme di regole generalmente adottate in casi analoghi, sì da perdere il carattere di uniformità con esse, essa presenta i requisiti di innovazione che ne radicano la competenza all’ingegnere specialistico;
- il sopraggiungere del D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 08/01/2018 non ha scardinato la distinzione di competenze tra professionisti in possesso della laurea triennale e quelli con la specialistica, tratteggiata dal citato D.P.R. 328/2001;
- in generale, sulla questione del possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara;
- l’ANAC, nel Par. ANAC 27/07/2017, n. 830, ha stabilito che i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto, giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice la possibilità di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge;
- nel caso di specie, i lavori (prevalenti e secondari) oggetto di affidamento consistevano sostanzialmente in attività di installazione impiantistica e connesse manutenzioni ordinarie e straordinarie, tali da non presentare quel carattere di innovatività o di particolare complessità che consentiva di riservarli alla sola competenza dell’ingegnere specialistico. Pertanto, l’equo contemperamento delle esigenze della SA con la tutela del principio del favor partecipationis poteva essere individuato nell’ammissione alla gara anche degli architetti e ingegneri con laurea triennale.
Conclusioni dell'ANAC
L'ANAC ha dunque concluso che:
- il requisito di idoneità della laurea specialistica (quinquennale) in architettura o ingegneria richiesto per l’affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione può essere considerato congruo e proporzionato in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento solo se esse siano
riferibili ad opere complesse che prevedano l’uso di metodologie non standardizzate;
- qualora la stazione appaltante, in considerazione di taluni fattori specifici dell’affidamento soggetti alla propria valutazione discrezionale, intendesse acquisire professionalità più specifiche e di elevata esperienza, potrebbe richiedere dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari più rigorosi e stringenti di quelli minimi previsti dalla legge o da norme di settore, purché ragionevoli, proporzionati e congrui rispetto all’oggetto dell’affidamento e alle concrete esigenze perseguite nell’interesse pubblico.