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22/03/2023

Servizi di architettura e ingegneria: suddivisione in lotti e procedure di affidamento

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha indicato che non possono essere affidati separatamente diversi servizi tecnici connessi ad un unico intervento, poiché le procedure di affidamento devono essere applicate sulla base dell'importo dei servizi calcolato cumulativamente.

Quesito
Il quesito sottoposto all'ANAC riguardava le modalità di affidamento di incarichi tecnici (studio di fattibilità, progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo ed altri), tutti riferiti al medesimo intervento, soggetto a finanziamento nell’ambito del PNRR. In particolare, sulla base del combinato disposto dell’art. 157, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 e dell’art. 51, comma 1, del D. Leg.vo. 50/2016, la stazione appaltante ha chiesto se i predetti incarichi potessero essere suddivisi in singoli lotti ed affidati singolarmente in via diretta o con procedura negoziata senza bando.

Parere ANAC
Al fine di fornire riscontro al quesito, riferito essenzialmente alla possibilità di affidare separatamente i diversi servizi tecnici afferenti un medesimo intervento, l'ANAC, con il parere del 08/03/2023, n. 9, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l’art. 157, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016 vieta l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal suddetto decreto;
- l’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, stabilisce - quale principio di carattere generale - che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti; tale calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto e deve, pertanto, essere effettuato tenendo conto di tutte le prestazioni che saranno oggetto del contratto e del relativo importo, seppure presunto;
- la corretta individuazione dell’importo a base di gara costituisce un obbligo per la stazione appaltante, quale adempimento necessario sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell’appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia infine per l’individuazione del giusto procedimento di gara;
- l'art. 35, comma 6, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del D. Leg.vo 50/2016, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino;
- il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni è stato richiamato dall’ANAC nelle Linee Guida n. 4, di cui alla Delib. ANAC 636/2019;
- l’artificioso frazionamento degli incarichi in più lotti ed il conseguente loro affidamento a trattativa privata, comporterebbe l’elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente contemplate nella disciplina di settore;
- ai fini dell’individuazione della procedura da espletare per l’affidamento degli incarichi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, la stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell’importo totale dei servizi, stima, che, nello specifico, deve evidenziare l’insieme delle attività necessarie ad una progettazione univoca e completa dell’opera affinché risulti funzionale e fruibile;
- per stabilire la normativa applicabile all’affidamento di incarichi di progettazione è necessario verificare se gli stessi siano o meno riferiti ad un medesimo intervento. In tale circostanza l’importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto e devono essere applicate le procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare;
- dunque, in caso di contemporaneo affidamento di una pluralità di contratti di appalto di servizi o forniture (di natura omogenea), anche mediante lotti distinti, si deve computare il valore complessivo degli stessi, espletando procedure di gara, ove tale valore superi la soglia comunitaria;
- la stazione appaltante, pertanto, pur essendo libera di frazionare l’appalto, deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara. La stazione appaltante, in particolare, dovrà fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell’affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti.

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, in relazione al quesito sollevato, riferito alla possibilità di affidare separatamente i diversi servizi tecnici connessi ad un unico intervento, l'ANAC ha concluso che l’importo degli stessi deve essere calcolato cumulativamente e, ai fini del relativo affidamento e devono essere applicate le procedure previste dal D. Leg.vo 50/2016 per l’importo totale dei servizi da affidare.

Dalla redazione