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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Servizi di architettura e ingegneria: calcolo corrispettivi e valutazione delle offerte
Fattispecie
L'ANAC ha esaminato delle criticità emerse in relazione ad una procedura aperta sopra soglia avente ad oggetto l’affidamento di servizi di progettazione ed altri servizi relativi alla realizzazione di una diga, corredata da utilizzo idroelettrico e di ogni intervento utile alla funzionalità dell’opera.
Criteri di valutazione delle offerte
In particolare, era stato segnalato che, secondo il disciplinare di gara, l’operatore economico non avrebbe potuto presentare, pena la non valutazione, progetti firmati da professionisti che non facevano parte del suo organigramma.
In proposito, l'ANAC ha ricordato che le Linee guida ANAC n. 1, di cui alla Delib. ANAC 417/2019, stabiliscono che la commissione di gara deve valutare tutti i progetti allegati alle offerte, sia che essi siano redatti da professionisti inseriti nell’organigramma del concorrente sia che essi siano non più presenti in detto organigramma; ciò in quanto gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica si riferiscono alla stima della qualità dell’offerta dell’operatore economico concorrente, indipendentemente dal fatto che la redazione del progetto sia imputabile ad un professionista facente parte dell’organigramma.
Pertanto, la prescrizione contenuta nel disciplinare di gara secondo cui l’operatore economico avrebbe dovuto allegare soltanto progetti firmati da professionisti che facevano parte del suo organigramma, non appare conforme alla normativa di settore in quanto limitativa della concorrenza, con compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare trasparenza, concorrenza e par condicio.
Inoltre, la stazione appaltante, con il chiarimento fornito ad un concorrente, aveva sostanzialmente modificato il dettato del disciplinare.
L'ANAC ha precisato sul punto che i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e la ratio, ma non quando, mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis.
L’errore avrebbe infatti richiesto un'apposita rettifica del bando e del disciplinare di gara da parte della stazione appaltante, fatta con le stesse forme di detti atti, e non già un semplice chiarimento (Sent. C. Stato 07/01/2022, n. 64; Sent. C. Stato 07/09/2022, n. 7793).
Calcolo dei corrispettivi
Veniva segnalato altresì che le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara non risultavano chiare e, pertanto, non era possibile verificare se tale corrispettivo fosse stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D. Min. Giustizia 17/06/2016.
L'ANAC, dopo aver richiamato l'art. 24, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 e le Linee guida ANAC n. 1, ha ribadito che le stazioni appaltanti devono utilizzare le tariffe ministeriali di cui al D. Min. Giustizia 17/06/2016 - le quali rappresentano in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara - potendosene discostare solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime.
Infine, per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.