D. Min. Interno 09/04/1994 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Interno 09/04/1994

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

Con le modifiche introdotte da:
- D.M. 07/04/1999;
- D.M. 20/12/1999;
- D.M. 06/10/2003; (che reca altresì misure alternative all’Allegato, Titolo II, Parte II)
- D.M. 15/09/2005;
- D.M. 03/03/2014.
Si segnala altresì che misure alternative all’Allegato, Titolo II, Parte II, per le attività turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, sono contenute nel D.M. 14/07/2015.

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[Premessa]


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Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.


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TITOLO I - GENERALITÀ


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1. Oggetto

La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'

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2. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifi

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3. Classificazione

Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero dei posti letto a disposizione degli osp

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4. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto

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TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO -PARTE PRIMA - ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE


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5. Ubicazione

5.1. Generalità

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni

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6. Caratteristiche costruttive

6.1. Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo CEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessari all'identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministero dell'interno del 14 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).

Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:


TABELLA


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7. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

7.1. Affollamento

Il massimo affollamento È fissato in:

aree destinate alle camere: numero dei posti letto;

aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m², salvo quanto previsto al punto 8.4.4.;

aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.


7.2. Capacità di deflusso

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

50 per il piano terra;

37,5 per i piani interrati;

37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;

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8. Aree ed impianti a rischio specifico

8.1. Locali adibiti a depositi.

8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 m², destinati a deposito di materiale combustibile

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'areazione naturale il rapporto di superficie predetto, È ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.


8.1.2. Locali, di superficie massima di 500 m², destinati a deposito di materiale combustibile

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 kg/m²; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'areazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.


8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.


8.2. Servizi tecnologici

8.2.1. Impianti di produzione calore

Gli impianti di produzione calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, È consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;

b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;

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9. Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

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10. Sistemi di allarme

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettiva, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

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11. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

11.1. Generalità

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.


11.2. Estintori

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, È comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

in prossimità degli accessi;

in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a 25 posti letto È sufficiente la sola installazione di estintori.


11.3. Impianti idrici antincendio

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12. Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi

12.1. Generalità

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.


12.2. Caratteristiche

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13. Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al

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14. Gestione della sicurezza

14.1. Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano

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15. Addestramento del personale

15.1. Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

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16. Registro dei controlli

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutt

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17. Istruzioni di sicurezza

17.1. Istruzioni da esporre all'ingresso

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

delle scale e delle vie di evacuazione;

dei mezzi e degli impian

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TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO -PARTE SECONDA - ATTIVITÀ ESISTENTI

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18. Ubicazione

Devono essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto al punto 20.5. N6

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19. Caratteristiche costruttive

19.1. Resistenza al fuoco delle strutture

N6

I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:


TABELLA


Altezza antincendio dell'edificio

R/REI

Fino a 12 m

30

Superiore a 12 m fino a 54 m

60

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20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.


20.1. Affollamento - capacità di deflusso

Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo). N6

N3 Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare.


20.2. Larghezza delle vie di uscita

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

N3 Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0.80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco.


20.3. Larghezza totale delle uscite

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6 con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.


20.4. Vie di uscita ad uso esclusivo.

20.4.1. L'edificio È servito da due o più scale

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

a) 40

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21. Altre disposizioni

21.1. Disposizioni tecniche

N6

Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto. N3 Con riferimento al punto 8.1.1 è consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/m2 e la superficie in pianta non superi i 5 m2.

N3 Con riferimento al punto 8.1.2, per locali fino a 100 m2 è consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non deve comunque superare i 60 kg/m2, a condizione che l'impianto di rivelazione sia integrato da un servizio interno di sicurezza permanentement

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TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ NON SUPERIORE A 25 POSTI LETTO


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22. Generalità

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a

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TITOLO IV - RIFUGI ALPINI

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23. Generalità

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:

— raggiungibili con strada rotabile;

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24. Regole generali

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la sicurezza antincendio dei rifugi alpini deve essere mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. la riduzione al minimo delle occasioni di incendio;

2. la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare l'esodo degli occupanti;

3. la limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine.

In particolare:

a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);

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25. Rifugi di capienza non superiore a venticinque posti

Ai fini della progettazione e della verifica antincendio di tali strutture, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio.

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26. Rifugi di capienza superiore a venticinque posti letto

26.1 Rifugi nuovi ed esistenti raggiungibili con strada rotabile

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi o esistenti, le disposizioni di cui alle parti prima e seconda del Titolo II del presente decreto.


26.2 Rifugi nuovi non raggiungibili da strada rotabile

Per i rifugi di questa categoria si applicano le stesse disposizioni di cui al Titolo II parte prima del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

È però ammesso che:

— non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

— la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;

— per i rifugi della presente categoria sino a due piani fuori terra, è consentito che il numero delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna sia di uno per ogni piano e che dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni sia possibile raggiungere una uscita con un percorso non superiore a 40 m.


26.3 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile ma raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico con esclusione delle sciovie

Per tali rifugi si applicano le disposizioni del Titolo II parte seconda del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi all

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