D. Min. Interno 14/07/2015 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Interno 14/07/2015

Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELL’INTERNO


Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto l’art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbra

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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione,

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Art. 2. - Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico-ricettive di cui all’art. 1, sono rea

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Art. 3. - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è appro

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Art. 4. - Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni tecniche di cui all’art. 3 si applicano alle attività

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Art. 5. - Commercializzazione CE

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori p

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Art. 6. - Disposizioni finali

1. Ai fini dell’applicazione del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012 e successive m

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Allegato 1 - Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 3)
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0. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell’interno del 30 novembre 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983 Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si defi

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1. Ubicazione

1. Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, isolati o tra essi contig

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2. Separazioni - Comunicazioni

1. Le attività ricettive possono comunicare con le altre attività di seguito indicate:

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3. Caratteristiche costruttive

3.1. Resistenza al fuoco

1. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione, orizzontali e verticali, deve essere garantita una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30; se l’attività si estende oltre il quarto piano fuori terra, deve essere garantito il Livello III di prestazione di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007.

2. Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme tecniche di prevenzione incendi.

3. Nel caso di tetti di copertura non collaboranti alla statica complessiva del fabbricato è consentito che gli elementi strutturali della copertura stessa, indipendentemente dall’altezza dell’edificio, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti e comunque non inferiore a R 30; ciò è ammesso a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti.


3.2. Reazione al fuoco

1. I materiali devono avere adeguate caratteristiche di reazione al fuoco e rispondere alle prescrizioni e limitazioni di seguito indicate, in relazione al luogo di installazione.

2. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, si devono utilizzare prodotti aventi una delle classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, distinte in funzione del tipo di impiego previsto:


Impiego

Classe dei prodotti

Classe italiana

Classe europea

a pavimento

1

A2FL-s1

BFL-s1

C FL-S1

a parete

1

A2-s1,d0

A2-s2,d0

A2-s1,d1

B-s1,d0

B-s2,d0

B-s1,d1

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4. Misure per l’evacuazione in caso d’incendio

4.1 Affollamento - Capacità di deflusso

1. Il massimo affollamento è fissato in:

- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;

- aree comuni a servizio del pubblico:

a) per i locali adibiti a sala da pranzo e colazione: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell’attività;

b) per gli spazi per riunioni, trattenimenti e simili: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell’attività o quello che si ottiene considerando una densità di affollamento pari a 0,7 persone/m2;

c) per le altre aree comuni: numero di persone ottenuto considerando una densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2;

- aree destinate ai servizi: numero delle persone effettivamente presenti incrementato del 20%.

2. Al fine del dimensionamento delle uscite, devono essere considerate capacità di deflusso non superiori ai seguenti valori:

- per il piano terra: 50 persone/modulo;

- per ogni piano diverso dal piano terra: 37,5 persone/modulo.

Per i piani diversi dal piano terra, il valore massimo della capacità di deflusso può essere elevato a 50, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) le scale siano almeno di tipo protetto, con la possibilità di sbarco nell’atrio d’ingresso alle condizioni indicate al punto 4.5.3;

b) lungo i percorsi di esodo siano installati materiali di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0); eventuali corsie di camminamento centrale e tendaggi abbiano almeno la classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti la classe 1IM.


4.2 Sistema di vie di uscita

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti, con esclusione dei maniglioni antipanico.

2. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.

3. Nel sistema di vie di uscita è vietato collocare specchi che possano trarre in inganno sulla direzione da seguire nell’esodo.

4. Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all’esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell’esodo, a semplice spinta.

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5. Altre disposizioni

5.1 Aree ed impianti a rischio specifico

1. Si considerano aree a rischio specifico:

a) locali di superficie superiore a 12 m2 destinati a deposito di materiale combustibile;

b) locali destinati a deposito, di superficie qualsiasi, in diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo;

c) lavanderie e stirerie.

2. Per le aree a rischio specifico devono essere previste le seguenti misure:

- le strutture e le porte di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate in conformità al decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007;

- deve essere prevista una ventilazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

È consentito limitare la superficie di ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, ottenibile anche mediante camini o condotte, realizzati a regola d’arte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio specifico, che non deve comunque superare 1052 MJ/m2, a condizione che l’impianto di rivelazione (da installare in tutte le attività ricettive ai sensi del punto 6.3) sia integrato da un sistema di controllo automatico dei fum

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6. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

6.1 Estintori d’incendio

1. Tutte le attività ricettive devono essere dotate di estintori d’incendio portatili, ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile ed essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, preferibilmente in prossimità delle uscite di piano; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza.

2. Gli estintori d’incendio portatili devono:

- avere adeguata capacità estinguente;

- essere posizionati a distanza reciproca non superiore a 30 m;

- essere previsti in ragione di 1 estintore ogni 200

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7. Segnaletica di sicurezza

1. Le aree dell’attività ricettiva devono essere provviste di segnaletic

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8. Gestione della sicurezza

8.1 Generalità

1. Il responsabile dell’attività ricettiva deve rispettare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente in materia.

2. In edifici a destinazione mista dovrà essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza tra le attività presenti nell’edificio.

3. Tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione dell’emergenza, si dovrà prevedere:

- l’installazione di almeno un pulsante manuale di allar

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