Il punto 6.2, lettera c), della "regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio della attività ricettive turistico-alberghiere" allegata al D. M. 9 aprile 1994,R dispone che i controsoffitti nonché gli altri materiali di rivestimento e i materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttrici siano omologati "tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco".
Al fine di semplificare e generalizzare le procedure di classificazione dei materiali anzidetti armonizzandone con il disposto sopracitato, il Laboratorio di Chimica del centro Studi ed Esperienze, d'intesa con questo Ministero, ha emesso le risoluzioni n. 19, 20, 21 e 22 del 30.11.1994 allegate in copia con le quali, sostanzialmente, viene stabilito che per la classificazione dei materiali in argomento dovrà tenersi conto di entrambe le superfici dei materiali stessi, sia delle facce cosiddette "a vista", sia delle superfici rivolte