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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Interno 14/12/1993
D.Min. Interno 14/12/1993
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Art. 1. - ClassificazioneLa classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura, si effettua secondo |
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Art. 2. - UtilizzazioneLe porte ed altri elementi di chiusura da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di pre |
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Art. 3 - Definizionia) Per "omologazione" si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale sono effettuate le prove sul prototipo del prodotto, é certificata la classe di resistenza al fuoco del medesimo ed é emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso, prima della immissione del prodotto sul mercato, per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione in |
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Art. 4. - Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell'omologazione1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura: il produttore inoltra al Laboratorio la domanda corredata della documentazione tecnica occorrente; verificata la correttezza della documentazione di cui sopra, il Laboratorio richiede entro trenta giorni l'invio della campionatura di prova nonché il pagamento degli importi previsti dalle vigenti |
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Art. 5. - Commercializzazione CEELe porte e altri elementi di chiusura legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea, sulla base di norme armonizzate o di |
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Art. 6. - Obblighi e responsabilità per il produttoreIl produttore é tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei segu |
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Art. 7. - ControlliIl Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre a controllo, anche con metodi a campione, i prodotti. |
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Art. 8. - Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazioneL'omologazione ha validità cinque anni ed é rinnovabile, su istanza del produttore ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1 qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di |
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Art. 9 - RicorsiAvverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione o di diniego sono esperibili i rimedi ammin |
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