Adeguamento antincendio di scuole, asili nido e strutture ricettive: proroga di termini | Bollettino di Legislazione Tecnica
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02/03/2021

Adeguamento antincendio di scuole, asili nido e strutture ricettive: proroga di termini

Il Decreto Milleproroghe 2020, convertito in Legge con la L. 26/02/2021, n. 21, posticipa i termini per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido, nonché per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido
L’articolo 2, comma 4-septies, introdottto dalla Legge di conversione L. 26/02/2021, n. 21, del Decreto Milleproroghe 2020 (D.L. 31/12/2020, n. 183) proroga e unifica il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a scuola e ad asilo nido, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

In particolare, il termine di adeguamento alla normativa antincendio:
- è prorogato dal 31/12/2021 al 31/12/2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, modificando l'art. 4, comma. 2, del D.L. 30/12/2016, n. 244;
- è differito dal 31/12/2019 al 31/12/2022, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, modificando l'art. 4, comma 2-bis, del D.L. 244/2016.

Adeguamento antincendio nelle strutture recettive
L’articolo 2, comma 4-octies, del D.L. 183/2020 sostituisce l’articolo 1, comma 1122, lett. i), della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), al fine di posticipare i termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

In particolare, si stabilisce che
- le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al D. Min. Interno 09/04/1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31/12/2022 (invece del 31/12/2021), previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30/06/2021 (invece del 30/06/2020), della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno 4 dei requisiti indicati;
- per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 02/10/2018, nonché nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21/08/2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi è prorogato al 31/12/2022 (invece del 30/06/2022), previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30/06/2021 (invece del 31/12/2020).
- limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del D.L. 21/06/2013, n. 69 è prorogato al 31/12/2021.

Dalla redazione