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08/06/2022

Variazioni prezzi materiali da costruzione I semestre 2021: necessaria revisione del MIMS

Il T.A.R. di Roma ha dichiarato che il MIMS deve condurre un supplemento istruttorio relativamente alla rilevazione degli incrementi di prezzo di 15 materiali da costruzione per il primo semestre del 2021.

Decreto del MIMS del 11/11/2021
Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) del 11/11/2021 sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all’8% dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 (si veda Aumento prezzi materiali da costruzione: pubblicato il Decreto con le rilevazioni e Compensazione prezzi materiali da costruzione: chiarimenti dal MIMS).

Ricorso dell’ANCE
L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) è ricorsa al T.A.R. per chiedere l’annullamento del D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 11/11/2021 e dei suoi Allegati 1 e 2, nella parte in cui, in assenza di criteri univoci di rilevazione e in presenza di dati evidentemente irragionevoli e contraddittori trasmessi da Provveditorati, Unioncamere e Istat, hanno rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore all'aumento reale registrato sul mercato, per i seguenti 15 materiali:
- lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate;
- lamiere in acciaio ‘Corten';
- lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori);
- nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati;
- chiusini e caditoie in ghisa sferoidale;
- tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geo-strutturali;
- tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente;
- tubazioni in acciaio nero senza saldatura;
- tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100;
- tubazione in PVC rigido;
- tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici;
- tubi di rame per impianti idrosanitari;
- legname per infissi;
- legname abete sottomisura;
- fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton).
In via subordinata, l’ANCE ha chiesto un supplemento d’istruttoria volto all’accertamento della reale variazione percentuale del prezzo dei suddetti materiali.

Considerazioni del T.A.R. Roma
Il Tribunale amministrativo di Roma ha dapprima delineato il contesto normativo di riferimento (si veda Materiali da costruzione: compensazioni per l'aumento dei prezzi nei contratti pubblici, Compensazione prezzi materiali da costruzione: disposizioni per il primo semestre 2022 e Appalti pubblici e aumenti prezzi materiali da costruzione: ulteriori misure nel Decreto Aiuti ) e poi rilevato che:
- dall’esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati, emergono invero esorbitanti - e non facilmente giustificabili - differenze idonee a minarne la complessiva attendibilità;
- l’attività di rilevazione dei prezzi ha registrato numerosi snodi problematici afferenti al reperimento dei dati e alla loro gestione e normalizzazione minandone, pertanto, la complessiva rispondenza alle reali dinamiche dei prezzi di mercato. E proprio tali dinamiche straordinarie il legislatore voleva intercettare al fine di arginare l’impatto che le stesse avevano sul tessuto imprenditoriale;
- l’operato richiamo del MIMS all’utilizzo di un metodo condiviso e consolidatosi negli anni non esclude che esso, per varie ragioni, necessiti di opportuni affinamenti utili a salvaguardarne il rigore scientifico funzionale alla corretta ed equa applicazione delle compensazioni previste dal D. Leg.vo 73/2021;
- infatti, il MIMS, in presenza di simili incongruenze, non poteva limitarsi alla mera acquisizione del dato e sua trasfusione nel D.M. impugnato, ma doveva opportunamente attivarsi per acclarare in maniera approfondita la causa che aveva generato tali anomalie e approntare i necessari correttivi mediante l’implementazione delle informazioni necessarie alla stabilizzazione del dato;
- in altri termini, in presenza di una situazione che recava difficoltà di reperimento dei dati o che dava evidenza della incompletezza degli stessi o, ancora, in presenza di evidenti incongruenze o anomalie nei dati medesimi, non poteva esimersi il MIMS dall’operare un completo supplemento istruttorio pena il concretarsi della violazione di criteri di ragionevolezza intrinseca, per inidoneità, insufficienza o erroneità dell'istruttoria;
- in definitiva, stante il delineato assetto, l’attività istruttoria, pur afferente ad un iter procedimentale consolidato, si è rivelata carente, sia perché non sono state adeguatamente gestite le peculiarità che emergevano, dato il particolare contesto che registrava forti e territorialmente eterogenee spinte all’incremento dei prezzi, sia in ragione del mancato approntamento di adeguati meccanismi tesi alla individuazione di omogenei criteri e parametri di rilevazione e lavorazione dei dati e alla compiuta gestione delle eventuali anomalie.

Conclusioni
La Sent. T.A.R. Lazio Roma 03/06/2022, n. 7215 ha pertanto dichiarato che il MIMS è tenuto all’espletamento - con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei suddetti 15 materiali più significativi - di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati.

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A seguito della richiesta di annullamento del D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 11/11/2021 da parte di Assistal, la Sentenza del T.A.R. Lazio Roma 03/06/2022, n. 7216, con motivazione di analogo tenore rispetto alla citata Sentenza n. 7215/2022, ha dichiarato che il MIMS è tenuto all’espletamento di un supplemento istruttorio, con esclusivo riguardo ai materiali più significativi il cui prezzo rilevato dal MIMS è stato contestato con riferimento alla sua rispondenza agli effettivi valori di mercato.

Dalla redazione