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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici e aumenti prezzi materiali da costruzione: misure confermate nel Decreto Aiuti
L'art. 26, del D.L. 17/05/2022, n. 50 - c.d. Decreto Aiuti, convertito in legge con la L. 15/07/2022, n. 91 - prevede misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori.
In particolare, l'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022, con riferimento agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, prevede che:
- lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2022 al 31/12/2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dall'art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022;
- i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse disponibili;
- il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento;
- il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi della lett. a), dell’art. 106, comma, 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, entro i termini di cui al primo periodo dell’articolo 113-bis, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (30 giorni decorrenti dall’adozione di SAL);
- qualora il direttore dei lavori abbia già adottato il SAL e il RUP abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 01/01/2022 e il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022), è emesso, entro 30 giorni da tale ultima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 01/01/2022, applicando i prezzari aggiornati.
L'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 stabilisce che, in deroga alle previsioni di cui al terzo periodo dell'art. 23, comma 16, del D.Leg.vo 50/2016 (che prevede un aggiornamento annuale), per l’anno 2022, le regioni, entro il 31/07/2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso al 18/05/2022, secondo le linee guida di cui all’art. 29, comma 12, del D.L. 4/2022. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).
I prezzari aggiornati si applicano anche per le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022; inoltre, i prezzari aggiornati entro il 31/07/2022 cessano di avere validità entro il 31/12/2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31/03/2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
Nelle more della determinazione dei prezzari regionali e in deroga alle previsioni di cui all’art. 29, comma 11, del D.L. 4/2022, le stazioni appaltanti, incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016 aggiornati alla data del 31/12/2021 (art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022).
Fino al 31/12/2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del D. Leg.vo 50/2016, già aggiudicati ovvero efficaci al 18/05/2022, le stazioni appaltanti, utilizzano i prezzari aggiornati come sopra indicato, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo.
L'art. 26 del D.L. 50/2022 stabilisce inoltre quali risorse possono essere utilizzate e provvede alla copertura dei relativi oneri, istituendo altresì il Fondo per l'avvio di opere indifferibili.