Interventi in zone sismiche, linee guida per la classificazione da parte delle Regioni | Bollettino di Legislazione Tecnica
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21/05/2020

Interventi in zone sismiche, linee guida per la classificazione da parte delle Regioni

Emanato il decreto che attua l’art. 94-bis del Testo unico dell’edilizia - a sua volta introdotto dallo “Sblocca cantieri” - definendo le linee guida per le Regioni per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi che rientrano nelle varie categorie.

Tra le più importanti novità introdotte dal D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”, convertito in legge dalla L. 55/2020) c’è l’introduzione del nuovo art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, il quale prevede, nell’ambito degli interventi in zone sismiche soggetti agli obblighi previsti dal D.P.R. 380/2001 una ulteriore distinzione nelle seguenti categorie di interventi:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità;
b) interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.
Vedi per dettagli D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”): misure in tema di edilizia e opere strutturali e Disciplina delle costruzioni in zone sismiche
Gli adempimenti da effettuare sono graduati in relazione alla suddetta scala di rilevanza, con l’imposizione solo per gli interventi rilevanti dell’onere della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione (per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione).

Lo Sblocca cantieri demandava al Ministero delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, la definizione di opportune linee guida per l’individuazione degli interventi da far rientrare in ciascuna delle categorie di cui sopra, nonché di “varianti di carattere non sostanziale” per le quali la denuncia dei lavori non sia necessaria.
Dette linee guida sono state emanate con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 30/04/2020, pubblicato sulla G.U. 15/05/2020, n. 124, ed in vigore dal 16/05/2020.

La suddivisione degli interventi edilizi nelle tre macrocategorie sopra evidenziate ha l’intento di consentire una più razionale e graduale applicazione delle procedure tecnico-amministrative, sulla base della maggiore o minore "rilevanza". Mancava tuttavia alla completa attuazione della riforma una chiara identificazione delle caratteristiche sulla base delle quali un intervento può essere collocato in una delle macrocategorie.

Le linee guida hanno in sostanza il compito di fornire i criteri di carattere generale, sulla base dei quali ciascuna Regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macrocategoria, uniformandosi a principi validi sull’intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale.

Dalla redazione