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ISSN 1721-4890
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Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: chiarimenti ANAC sui termini di conclusione delle procedure di affidamento
TERMINI PROCEDURE AFFIDAMENTO - Il Com. ANAC 11/03/2025 ha fornito chiarimenti in merito al rispetto del principio della massima tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti, al fine di favorire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni vigenti.
Contesto normativo
L’art. 17, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 (Codice appalti) richiede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedano alla pubblicazione dei documenti di gara iniziali e concludano le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3 al Codice appalti.
L’art. 1, comma 1, dell’allegato I.3 prevede termini massimi per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione, differenziati per tipologia di procedura. L'art. 1, comma 3, dell'allegato I.3 chiarisce che i termini indicati decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invito ad offrire e cessano con l’aggiudicazione alla migliore offerta.
Chiarimenti ANAC
L'ANAC ha richiamato l’attenzione sulla circostanza che:
- i termini stabiliti costituiscono termini massimi e assolvono alla funzione di consentire l’accertamento di responsabilità amministrative e/o contabili in capo ai dipendenti incaricati dello svolgimento delle procedure di gara. È espressamente, previsto, infatti, che il superamento degli stessi costituisce silenzio inadempimento e rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede (art. 17, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023);
- l'art. 1, dell’allegato I.3, deve essere interpretato in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del D. Leg.vo 36/2023 e, quindi, sulla scorta dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3, del D. Leg.vo 36/2023 medesimo (principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato);
- il mancato rispetto del principio della massima tempestività nell’aggiudicazione e nella stipula del contratto rischia, altresì, di pregiudicare il mantenimento degli impegni assunti nell’ambito del PNRR;
- ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, dell'allegato II.4 al D. Leg.vo 36/2023 (introdotto dal Correttivo al Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 209/2024), a decorrere dal 01/01/2025, le stazioni appaltanti sono tenute a monitorare, con cadenza semestrale, la propria efficienza nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente tra il termine fissato per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto. Nel caso in cui il tempo medio rilevato sia superiore a 160 giorni, le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente all’ANAC un piano di riorganizzazione contenente le misure e gli obiettivi temporali per ridurre le tempistiche di affidamento;
- inoltre, è prevista la possibilità di beneficiare di requisiti premiali per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che dimostrino di aver contenuto i tempi medi di affidamento entro i 115 giorni.
L'ANAC richiama pertanto le stazioni appaltanti al rispetto del principio della massima tempestività, evidenziando che la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e il corretto utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale consentono la massima semplificazione e accelerazione delle procedure, con notevoli benefici sulla riduzione dei tempi di affidamento dei contratti.
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