Appalti pubblici e SIA: inapplicabilità della legge sull'equo compenso | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/03/2025

Appalti pubblici e SIA: inapplicabilità della legge sull'equo compenso

Il T.A.R. Trento ha indicato che le regole sull'equo compenso non si applicano alle procedure di affidamenti pubblici di servizi di architettura e ingegneria.

EQUO COMPENSO SIA - Nell'ambito di una gara mediante procedura ristretta per acquisire il progetto dell’opera per la realizzazione di un polo ospedaliero e universitario, l'Ordine degli ingegneri, l'Ordine degli architetti e l'Ordine dei geologi di Trento avevano impugnato gli atti della procedura, ritenendoli illegittimi perché prevedevano la ribassabilità in sede di offerta anche della componente compenso del corrispettivo posto a base d’asta, in violazione della L. 49/2023 e del D. Leg.vo 36/2023.

La Sentenza T.A.R. Trento del 13/03/2025, n. 59
Il Tribunale amministrativo di Trento con la Sentenza 59/2025 ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
- esula dalla controversia la disciplina prevista dai commi 15-bis, 15- ter e 15-quater dell'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023, inseriti dal D. Leg.vo 209/2024 (c.d. Correttivo al Codice appalti), che hanno introdotto in termini innovativi dei criteri per disciplinare la ribassabilità del corrispettivo degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria (si veda Correttivo al Codice appalti: modifiche in tema di compenso per SIA). La vicenda è pertanto esaminata alla luce della normativa previgente;
- nella giurisprudenza di primo grado sono emersi due orientamenti tra loro contrastanti in merito alla questione;
- il contrasto giurisprudenziale è stato composto dal Consiglio di Stato che, con le sentenze C. Stato 27/01/2025, n. 594 (si veda Equo compenso per SIA e Correttivo al Codice appalti: Sentenza del Consiglio di Stato), e C. Stato 03/02/2025, n. 844, ha chiarito che il Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 36/2023, presenta una disciplina in sé compiuta ed autosufficiente in materia di corrispettivi per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, ivi inclusa la componente del compenso professionale; con la conseguenza che le regole sull’equo compenso di cui alla L. 49/2023 non trovano diretta applicazione nell’ambito di procedure di affidamenti pubblici di servizi e non possono fondatamente essere invocate per eterointegrare le regole di gara;
- alla base di tale conclusione è posta la constatazione che il dato normativo della disciplina sui contratti pubblici e della disciplina sull’equo compenso si riferiscono ad apparati regolatori diversi.

Dalla redazione