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ISSN 1721-4890
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Antincendio strutture ricettive: classificazione, normativa, adeguamento
- Alfonso Mancini
Antincendio strutture ricettive: classificazione, normativa, adeguamento
Antincendio strutture ricettive: classificazione, normativa, adeguamento
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE A FINI DI PREVENZIONE INCENDILe attività ricettive turistico-alberghiere sono contemplate al n. 66 tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I R (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) del D.P.R. 01/08/2011, n. 151. Si illustra di seguito una specifica delle norme tecniche applicabili a tali attività e delle modalità con cui si deve procedere all’adeguamento delle strutture esistenti.
Nella Tabella sottostante si riporta la specifica delle categorie in cui è suddivisa l’attività n. 66 ai sensi del menzionato Allegato I R del D.P.R. 151/2011, combinato con la relativa sottoclassificazione specificata dall’Allegato III R al D.M. 07/08/2012, che disciplina le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione |
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NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE RICETTIVESi fa rinvio a Norme di Prevenzione incendi. |
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TERMINI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE ESISTENTI all’11/05/1994 |
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Ultima proroga disposta dal D.L. 183/2020I termini per l’adeguamento delle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del D. Min. Interno 09/04/1994 con oltre 25 posti letto - inizialmente previsti dal punto 21 del medesimo decreto - sono stati più volte oggetto di proroga. Da ultimo, l’art. 2 del D.L. 31/12/2020, n. 183 (c.d. “Milleproroghe”, convertito in legge dalla L. 26/02/2021, n. 21) con il comma 4-octies, ha nuovamente modificato l’art. 1 della L. 205/2017, lettera i) del comma 1122 R, posticipando al |
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Ulteriore proroga per le zone colpite da calamitàIl comma 1122 dell’art. 1 della L. 205/2017 R - come modificato dal menzionato art. 2 del D.L. 183/2020 - fissa ora al 31/12/2022 il termine |
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Eventuali altre attività presenti nella struttura ricettivaAltresì è bene ricordare come eventuali altre attività presenti all’interno della struttura ricettiva debbono essere conformi alle specifiche disp |
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Piano straordinario biennale di adeguamentoIl Piano straordinario biennale di adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti al 11/05/1994 è stato adottato con il D. Min. Interno 16/03/2012, in attuazione dei commi 7 e 8 dell’art. 15 del D.L. 29/12/2011, n. 216. Ai sensi del citato |
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Indirizzi applicativi e modulistica per il Piano di adeguamentoA valle dell’approvazione del decreto di avvio del Piano, il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - ha fornito, con la Circolare 24/04/2012, prot. 5949 R indirizzi applicativi delle disposizioni recate dal D. Min. Interno 16/03/2012. La Circolare reca in allegato il modello per l’istanza di ammissione al Piano, che deve essere corredata da una attestazione, redatta secondo il modello anch’esso allegato alla Circolare, firmata da un tecnico abilitato, relativa al possesso dei requisiti tecnici |
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Riepilogo termini, casistiche e adempimenti per l’adeguamentoNella seguente tabella sono riepilogati i correnti termini di scadenza, alla luce di quanto in precedenza illustrato.
Adempimenti inerenti il Piano di adeguamento antincendio
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ADEGUAMENTO rifugi alpini E STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO |
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Rifugi esistenti con capienza superiore a 25 posti lettoDevono essere adeguati entro il 31/12/2017 (termine così prorogato, da ultimo, ad opera dell’art. 5 del D.L. 244/2016, comma 11-quinquies), |
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Rifugi esistenti con capienza inferiore a 25 posti lettoDevono essere adeguati entro il 31/12/2019 con riferimento a tutti i requisiti previsti dalla Regola tecnica. |
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Ulteriori prescrizioniEntro ciascuna delle scadenze segnalate, doveva essere presentata la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. Inoltre, il progetto da allegare all’istanza preliminare di cui all’art. 3 del medesimo D.P.R. 151/2011 |
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EsclusioniL’obbligo di adeguamento non sussiste qualora alla data del 14/04/2014: |
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Adeguamento antincendio strutture ricettive all’apertoIl D. Min. Interno 28/02/2014, entrato in vigore dal 13/04/2014, ha ad oggetto la regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Tale regola tecnica è stata aggiornata con il |
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Adeguamento delle attività esistentiLe attività esistenti sono comunque tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di un intervento comportante la “completa ristrutturazione”. Negli altri casi, le attività esistenti devono fare riferimento al Capo II R dell’Allegato, o in alternativa alle disposizioni di cui al Titolo II R, come detto contenente il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio”. Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina: |
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