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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Prevenzione incendi alberghi: proroga termini e condizioni
Il comma 1122, lettera i) reca disposizioni in materia di adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi ed in generale delle attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto.
In particolare viene posticipato al 30/06/2019, a determinate condizioni, il termine (in precedenza scadente il 31/12/2017) per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi ed in generale delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:
- esistenti alla data di entrata in vigore del D. Min. Interno 09/04/1994 che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;
- in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D. Min. Interno 16/03/2012.
Si prevede inoltre la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 01/12/2018, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.