Prevenzione incendi alberghi: proroga termini e condizioni | Bollettino di Legislazione Tecnica
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13/01/2018

Prevenzione incendi alberghi: proroga termini e condizioni

La Legge di bilancio 2018 prevede per le strutture con oltre 25 posti letto lo slittamento del termine al 30/06/2019 con la necessità della previa presentazione di una SCIA parziale entro il 01/12/2018 attestante il rispetto di alcune condizioni minime.

Il comma 1122, lettera i) reca disposizioni in materia di adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi ed in generale delle attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto.
In particolare viene posticipato al 30/06/2019, a determinate condizioni, il termine (in precedenza scadente il 31/12/2017) per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi ed in generale delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:
- esistenti alla data di entrata in vigore del D. Min. Interno 09/04/1994 che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;
- in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D. Min. Interno 16/03/2012.
Si prevede inoltre la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 01/12/2018, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.

Dalla redazione