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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 16/03/2012
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Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Interno 29/03/2013
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[Premessa]Il Ministro dell'interno Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; |
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Art. 2. - Piano straordinario di adeguamento antincendio1. Il piano decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed indica il programma dell' |
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Art. 3. - Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio1. Gli enti e i privati responsabili presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, di seguito denominato Comando, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, R attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'ar |
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Art. 4. - Controlli al termine del piano straordinario di adeguamento antincendio1. Al termine dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previsti nel piano, gli enti e i privati responsabili presentano al Comando l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento, con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, |
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Art. 5. - Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio1. Le strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 1, per l'ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza indicate al comma 3 e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003: 9, 10, 11.2, 12, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, con possibilità, per quest'ultimo punto, di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate e, infine, 20.5, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l'adozione di eventuali |
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Art. 6. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel |
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