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D. Min. Interno 03/03/2014

Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.
In vigore dal 14/04/2014.
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[Premessa]



Il Ministro dell'interno


Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 R, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

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Art. 1. - Modifica alla regola tecnica di prevenzione incendi per i rifugi alpini

1. Il titolo IV - Rifugi Alpini della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9

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Art. 2. - Disposizioni transitorie e finali

1. I rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo IV del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 R, come modificato dal presente decreto, secondo le indicazioni di cui al successivo comma, salvo che nei seguenti casi:

a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 R;

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Allegato

(Sostituisce il Titolo IV-Rifugi alpini - dell'Allegato al D.M. 9 aprile 1994)

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Titolo IV - Rifugi alpini
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23. Generalità

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:

— raggiungibili con strada rotabile;

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24. Regole generali

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la sicurezza antincendio dei rifugi alpini deve essere mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. la riduzione al minimo delle occasioni di incendio;

2. la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare l'esodo degli occupanti;

3. la limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine.

In particolare:

a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);

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25. Rifugi di capienza non superiore a venticinque posti

Ai fini della progettazione e della verifica antincendio di tali strutture, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio.

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26. Rifugi di capienza superiore a venticinque posti letto
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26.1 Rifugi nuovi ed esistenti raggiungibili con strada rotabile

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi o esistenti, le disposiz

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26.2 Rifugi nuovi non raggiungibili da strada rotabile

Per i rifugi di questa categoria si applicano le stesse disposizioni di cui al Titolo II parte prima del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco,

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26.3 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile ma raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico con esclusione delle sciovie

Per tali rifugi si applicano le disposizioni del Titolo II parte seconda del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

È inoltre richiesto che:

— siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

— per gli edifici con più di due piani fuori terra, ad ogni piano sia presente una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

È però ammesso che:

a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;

b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;

c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;

d) la larghezza minima delle vie di esodo no

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26.4 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile

A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto

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