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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 13/05/1991, n. 152
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- L. 01/03/2001, n. 63
- L. 18/08/2000, n. 267
- Sent. Corte Cost. 01/03/1995, n. 68
- L. 17/01/1994, n. 47
- D.L. 08/06/1992, n. 306 (L. 07/08/1992, n. 356)
- L. 12/07/1991, n. 203 (Legge di conversione). In vigore dal 13/07/1991, in corsivo.
- Avviso di rettifica in G.U. 16/05/1991, n. 113
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Capo I - PERSONE CONDANNATE PER PARTICOLARI DELITTI |
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Art. 1.1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: “Art. 4-bis (Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416- bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il |
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Art. 2.1. N3 I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3 dell' |
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Art. 3.1. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in |
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Art. 4.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, e all'articolo 2, comma 2, nonché le disposizioni di cui all'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di |
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI E DI DEPOSITO DELLA SENTENZA |
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Art. 5.1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 -bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità |
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Capo III - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI PER REATI COMMESSI DA PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O PER REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ MAFIOSE |
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Art. 6.1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente: “Le pene stabilite per i de |
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Capo IV - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARMI |
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Art. 9.1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente: “Art. 20- bis (Omessa custodia di armi). - Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, |
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Capo V - AGGRAVANTI PER LA DETERMINAZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI MINORENNI E DI NON IMPUTABILI O NON PUNIBILI NELLA COMMISSIONE DI REATI. |
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Art. 11.1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un |
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Capo VI - COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA |
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Art. 12.1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto |
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Capo VII - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI |
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Art. 13.1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento de |
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Capo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA |
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Art. 14.1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile. 2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica. 3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altr |
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Art. 16.1. In Calabria, Campania e Puglia sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, primo comma, lettere a), b) e d), limitatamente alle materie di contabilità pubblica 3; 4, primo comma; 5; 6; 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. |
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Art. 17.1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge. |
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Art. 17-bis.1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici. 2. Il Comitato è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive Amministrazioni. Del Comitato possono, di volta in volta, essere chi |
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Art. 18.1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede: a) per l'edilizia agevolata, col limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67; b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e), della |
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Art. 19.Soppresso. |
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Capo IX - MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA |
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Art. 20.1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente: “Art. 2. - 1. Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere altresì proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso. 2. Nei confronti delle persone pericolose cui possono essere applicate le misure patrimoniali ed interdittive previste dalla presente legge, quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute idonee, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione e che sia sede di un ufficio di polizia.”. 2. Il comma 4 dell'articolo 2- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente: “4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2- ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del |
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Art. 22.1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.”. 2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiun |
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Art. 23.1. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 10-sexies della stessa |
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Art. 24.1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati dal comma 2 dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come mod |
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Art. 25.1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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