N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La Sent. Corte Cost. 01/03/1995, n. 68 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis della L. 26/07/1975, n. 354, possano essere ammessi alla liberazione condizionale anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

In seguito, il presente comma è stato modificato dall’art. 2, comma 28, della L. 15/07/2009, n. 94 e, successivamente sostituito dall’art. 2, comma 1, del D.L. 31/10/2022, n. 162 (L. 30/12/2022, n. 199).

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