Articolo modificato dall’art. 23, comma 1, della L. 13/02/2001, n. 45 e, successivamente, abrogato dall’art. 7, comma 1, del D. Leg.vo 01/03/2018, n. 21.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D. Leg.vo 21/2018 dal 06/04/2018, il richiamo al presente articolo abrogato, ovunque presente, si intende riferito al corrispondente articolo 416-bis.1 del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al D. Leg.vo 21/2018.

L’articolo 8 così recitava:

“Art. 8

1. Per i delitti di cui all'articolo 416- bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

6. Abrogato

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