Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Obbligo CCNL nei cantieri dei bonus fiscali edilizi
Il comma 43-bis, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), ha introdotto l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili dove si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus fiscali edilizi.
Più in particolare, è previsto che i bonus fiscali edilizi possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ai sensi dell’art. 51 del D. Leg.vo 81/2015). Analoga indicazione deve essere riportata nelle fatture relative al contratto stesso.
Il comma è stato inizialmente inserito nella Legge di bilancio 2022 ad opera dell’art. 4 del D.L. 25/02/2022, n. 13, comma 1. Poi, a seguito dell’abrogazione di tale provvedimento, è stato reinserito ad opera dell’art. 28-quater del D.L. 27/01/2022, n. 4, comma 1. Infine, ulteriori modifiche sono state apportate ad opera dell’art. 23-bis del D.L. 21/03/2022, n. 21, introdotto durante la conversione in legge del decreto medesimo, avvenuta con la L. 20/05/2022, n. 51.
AMBITO APPLICATIVO, QUALI LAVORI SONO COINVOLTI - Il campo di applicazione dell’obbligo ricomprende praticamente tutti i bonus fiscali per interventi edilizi, ed in particolare è il seguente:
* interventi trainanti e trainati che rientrano nel Superbonus di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico);
* interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020 (vedi Bonus fiscale 2022 interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche);
* interventi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro ai fini dell’emergenza Covid, di cui all’art. 120 del D.L. 34/2020;
* interventi di recupero del patrimonio edilizio che rientrano nel Bonus ristrutturazioni di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e all’art. 16 del D.L. 63/2013;
* interventi finalizzati al risparmio energetico che rientrano nell’Ecobonus di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (Ecobonus));
* interventi di adeguamento antisismico che rientrano nel Sismabonus di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies, ivi compreso il “Sismabonus acquisti” (vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione);
* interventi di recupero o restauro delle facciate che rientrano nel Bonus facciate di cui all’art. 1 della L. 160/2019, comma 219 (vedi Detrazioni fiscali per interventi di recupero delle facciate di edifici (Bonus facciate));
* interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera h);
* interventi per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013 (vedi Punti di ricarica per veicoli elettrici: norme edilizie, urbanistiche e incentivi);
* Bonus mobili di cui al comma 2, art. 16 del D.L. 63/2013;
* Bonus verde di cui all’art. 1 della L. 205/2017, comma 12.
AMBITO APPLICATIVO, COME INDIVIDUARE LA DATA DI INIZIO LAVORI - Ai sensi dell’art. 28-quater del D.L. 4/2022 (inserito dalla legge di conversione - L. 25/2022 - e che a sua volta ha abrogato il precedente art. 4 del D.L. 13/2022), l’obbligo acquista efficacia dal 27/05/2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.
Poiché come detto si ha riguardo alla data di avvio dei lavori, sorge il problema di come determinare tale data. Se per i procedimenti edilizi che prevedono una espressa comunicazione di inizio dei lavori (Permesso di costruire, Scia alternativa), si avrà riguardo alla data ivi indicata, più complesso è il discorso per i procedimenti che non prevedono tale indicazioni, come la SCIA, la CILA e la CILAS.
Aderendo a una impostazione formalistica, dato che ad esempio la CILAS, così come la CILA, è una “Comunicazione di inizio lavori”, e che la stessa non prevede pertanto una ulteriore comunicazione di inizio lavori ma consente di avviarli anche il giorno stesso, si ritiene che in tal caso tale data coincida con la presentazione della CILAS, salvo necessità di acquisire altre autorizzazioni non edilizie (CILA con richiesta contestuale di atti presupposti).
Tuttavia, è pur vero che se il cantiere edile è soggetto all’obbligo di trasmettere alla ASL la “notifica preliminare” ai sensi dell’art. 99 del D. Leg.vo 81/2008, questa va trasmessa “prima dell’inizio dei lavori” (vedi Sicurezza in cantiere e obblighi di committente, responsabile lavori, coordinatore sicurezza, imprese affidatarie ed esecutrici).
Ne segue che a parere di chi scrive, se si rientra in tale casistica, dovrebbe far fede la data della notifica preliminare. Peraltro, argomentando diversamente, vorrebbe dire che si sono avviati i lavori prima della notifica preliminare, cosa che comporta la decadenza delle agevolazioni.
Pertanto, rimanendo all’esempio della CILAS:
* se l’intervento non è soggetto all’invio della notifica (punto I.3.1 della CILAS), potrebbe a nostro parere farsi riferimento alla data della CILAS;
* se l’intervento è soggetto all’invio della notifica (punto I.3.2 della CILAS), e la notifica è allegata alla CILAS (punto I.3.2.1), analogamente si farà riferimento alla data della CILAS;
* se l’intervento è soggetto all’invio della notifica (punto I.3.2 della CILAS), e la notifica non è allegata alla CILAS, si dovrà far riferimento alla data della notifica preliminare.
AMBITO APPLICATIVO, COME CALCOLARE I 70.000 EURO - A seguito della modifica introdotta dalla L. 51/2022, si prevede ora che:
* la previsione si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro;
* resta fermo che l’obbligo è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall’Allegato X al D. Leg.vo 81/2008.
In altri termini, come già anticipato da tempo tramite il nostro servizio “Consulenza Superbonus e altri Bonus edilizi” (https://www.legislazionetecnica.it/lt_qaraccolta):
* i 70.000 Euro vanno conteggiati facendo riferimento al complesso dei lavori da eseguirsi (quindi come indicati e descritti nella documentazione afferente il procedimento edilizio - importo che peraltro dovrebbe essere indicato nella notifica preliminare), e non solo a quelli dell’impresa che si occupa dei lavori edilizi;
* l’obbligo si applica tuttavia solamente alle imprese che eseguono lavori i edili propriamente detti.
Ciò è peraltro coerente con l’art. 88 del D. Leg.vo 81/2008, lettera g-bis), che esclude l’applicazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X.
In altri termini, il riferimento ai lavori di cui all’Allegato X rende a nostro parere il campo applicativo della norma coincidente con quello di cui al Titolo IV del D. Leg.vo 81/2008.
Ai fini dell’applicazione del suddetto Titolo IV alla citata tipologia di lavori (impianti elettrici, gas, acqua, ecc.), è necessario che si verifichino contemporaneamente due condizioni.
1) che nell’esecuzione dell’intervento siano previsti “lavori edili o d’ingegneria civile”;
2) che in cantiere deve essere prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici con il conseguente obbligo di nomina di CSP e CSE (vedi Sicurezza in cantiere e obblighi di committente, responsabile lavori, coordinatore sicurezza, imprese affidatarie ed esecutrici).
In questo caso, come detto, i 70.000 Euro vanno conteggiati facendo riferimento al complesso dei lavori da eseguirsi, e non solo a quelli dell’impresa che si occupa dei lavori edilizi.
Le lavorazioni che rientrano nei “lavori edili o di ingegneria civile” sono definite dall’Allegato X come:
* i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
*la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
* le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
* solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
* gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
DURC DI CONGRUITÀ - Si ricorda che i lavori in questione sono anche soggetti all’obbligo del c.d. “DURC di congruità”, ai sensi del D.M. 25/06/2021 (vedi Verifica congruità incidenza della manodopera nel settore edile: emesso il Decreto).
MODALITÀ APPLICATIVE E VERIFICHE - Per il riconoscimento dei bonus occorre che:
* nel contratto di appalto sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il CCNL indicato nel contratto di appalto sia riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
L’art. 1 della L. 234/2021, comma 43-bis, prevede inoltre che i soggetti incaricati di rilasciare, quando previsto, il visto di conformità (vedi Bonus fiscali edilizi e congruità della spesa: chiarimenti dopo la Legge di bilancio 2022) verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
La norma prevede inoltre la possibilità per l’Agenzia delle Entrate, ai fini della verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, di avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Nella relazione tecnica contenuta nel DDL di conversione del D.L. 13/2022, è stato anche precisato che l’attività di controllo che la norma pone in capo all’Agenzia delle entrate è di tipo meramente formale, in quanto si limita al mero riscontro formale dell’indicazione del contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture. Pertanto, la verifica viene svolta nell’ambito delle ordinarie attività di controllo ex post sulla corretta fruizione dei benefici fiscali.
SUBAPPALTATORI E GENERAL CONTRACTOR - Le disposizioni sopra richiamate dovrebbero applicarsi “a cascata” anche ai subappaltatori, atteso che (almeno per la normativa sui lavori pubblici - cfr. art. 105 del D. Leg.vo 50/2016 - vedi Il subappalto nei contratti pubblici: nozione, limiti e condizioni) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Per quanto concerne invece la posizione del general contractor, la norma fa riferimento alle imprese che “eseguono i lavori edili” e pertanto che sono presenti in cantiere. Ne consegue che il GC che non opera in cantiere in quanto provvede a subappaltare l’intera opera ad altre imprese dovrebbe essere escluso dall’obbligo.
Tuttavia si evidenzia, come problematica più generale, che un general contractor che non sia un soggetto non avente codice Ateco e oggetto sociale coerente con l'attività di ristrutturazione/costruzione di immobili, non potrebbe teoricamente emettere fattura per lavori edili.
IMPRESE ESTERE - Per le imprese aventi sede all’estero che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatari, si ritiene debba applicarsi l’art. 4 del D. Leg.vo 136/2016, ai sensi del quale ai lavoratori devono applicarsi, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi italiani.
Ne segue che in questi casi l’obbligo normativo potrebbe essere assolto tramite l’inserimento, nel contratto di appalto e nelle fatture, che il trattamento dei lavoratori è conforme a tale disposizione, possibilmente con anche l’indicazione del CCNL preso come “benchmark”.