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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 25/02/2022, n. 13
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Errata corrige in B.U. 28/02/2022, n. 49
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1 |
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Art. 1. - Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche1. L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato. 2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 121: 1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad |
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Art. 2. - Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche1. Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: “629,” sono inserite le seguenti: “640, secondo comma, n. 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,”; b) all |
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Art. 3. - Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale1. L’utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente: “43-bis. Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli |
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Art. 5. - Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da: a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. 2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesim |
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Art. 6. - Clausola di invarianza1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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Art. 7. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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ALLEGATO (di cui all’articolo 5, comma 3)
TABELLA 1: prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato
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