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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 15/12/2021, n. 59
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/04/2024, n. 14
- L.R. 18/04/2023, n. 3
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CAPO I - Disposizioni in materia di infrastrutture e mobilità |
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Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2007 è sostituito dal seguente: |
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Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 25 del 2009 è inserito il seguente comma: "2-bis. Ai fini del calcolo della superficie complessiva di cui al presente comma, non rientrano gli annessi agricoli di cui alle zone E del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle at |
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Art. 3 - Modifica alla legge regionale 22 dicembre 2020, n. 41 (Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale)1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. |
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Art. 41. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 2 febbraio 2004, |
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Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016)1. I commi 5 e 5-bis dell'articolo 34 della legge regionale n. 26 del 2014 sono sostituti dai seguenti: "5. Le risorse finanziarie revocate ai sensi del presente articolo, unitamente a quelle rivenienti dalle economie maturate sui mutui contratti dalla Regione per il completamento dell'attività di ricostruzione ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), concorrono a costituire un fondo da ripartire tra i Comuni in base al fabbisogno finanziario determinato a seguito di censimento da effettuarsi secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale da approvare con apposita deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La ripartizione delle risorse ai Comuni è effettuata entro sei mesi dalla data di approvazione della deliberazione. |
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Art. 6 - Modifica alla legge regionale 7 giugno 2021, n. 22 (Norme in materia di proroghe a scadenze di legge)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 2021 |
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Art. 7 - Modifica alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020)1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 202 |
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Art. 8 - Modifica alla legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla legge di bilancio 2014-2016)1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014, le parole: "questi ultimi" e le parole: "In base alla classificazione di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 22/1998, sono soppresse. |
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Art. 9 - Modifica alla legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 (Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.) |
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Art. 10 - Modifica alla legge regionale 17 settembre 2020, n. 31 (Misure di sostegno per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di proprietà)1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 202 |
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Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 (Disciplina della coltivazione della cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua)1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 12 del 1979 le parole: "piano regionale del settore estrattivo" sono sostituite dalle parole: "piano regionale delle attività estrattive, di seguito piano cave". 2. Il comma 3 dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 12 del 1979 è sostituito dal seguente: "3. Le cave abbandonate o dismesse che necessitano di azioni di recupero ambientale, anche su indicazione dei comuni dove ricadono ed a seguito di verifica ed accertamento dello stato di consistenza effettuata dall'ufficio regionale competente, sono inserite in un apposito elenco gestito dal medesimo ufficio. Il recupero ambientale delle cave è eseguito, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, previa presentazione di un progetto di recupero ambientale e coltivazione, autorizzato e validato dall'ufficio regionale competente, che prevede lo sfruttamento del giacimento. A seguito del recupero ambientale, |
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Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016) |
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CAPO II - Disposizioni in materia di ambiente, territorio ed energia |
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Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1987, n. 20 (Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali)1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 19 |
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Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata)1. Gli articoli 11, 12, 13, e 14 della legge regionale n. 28 del 1994 sono abrogati. 2. L'articolo 17-bis della legge regionale n. 28 del 1994 è sostituito dal seguente: "Articolo 17-bis. (Istituzione e compiti della Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei parchi della Regione Basilicata) 1. La Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei parchi della Regione, di seguito denominata "Consulta", è organo di consulenza e di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale. 2. La Consulta, altresì: |
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Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2009, n. 39 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa)1. L'articolo 2 della legge regionale n. 39 del 2009 è sostituito dal seguente: "Articolo 2 - Funzioni dei comuni 1. I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricettive; |
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Art. 18 - Modifiche all'Appendice A della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. n. 9/2007)1. Alla fine del punto 1. del paragrafo 3.3. "Requisiti tecnici minimi" dell'Appendice A del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) della legge regionale n. 1 del 2010, dopo le parole: "(es. PSC, PEFC)." sono aggiunti i seguenti periodi: "Il funzionamento degli impianti di conversione energetica deve essere garantito da biomasse ottenute nell'ambito di attività agricole, forestali o industriali. È consentito l'impiego di oli vegetali per alim |
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Art. 19 - Modifiche alla L.R. 26 luglio 2021, n. 301. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 2021, n |
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Art. 20 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)1. L'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 30 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 - Ispezioni 1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base alle seguenti priorità: a) a partire dagli impianti con età superiore ad anni quindici; b) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'articolo 7; c) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica e nei casi indicati dalle disposizioni operative; d) mancata o ritardata trasmissione dei rapporti di avvenuta manutenzione; e) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11; f) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'Allegato 6, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti. 2. Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano preferibilmente durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica, tranne i casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d). 3. L'ispezione comprende la valutazione di efficienza energetica del generatore, la stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e la consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. |
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Art. 21 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2008)1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 28 del 2007 dopo le parole: "la Regione Basilicata," sono inserite le seguenti: "in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), del decreto interministeriale del 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) e del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione en |
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Art. 22 - Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)1. Al comma 1, dell'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 1995 le parole: "La Giunta regionale," sono sostituite dalle parole: "l'ufficio regionale competente in materia di tutela della biodiversità naturale e delle specie faunistiche protette,". 2. Al comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 1995 le parole: "rilasciata dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole: "rilasciata dall'ufficio regionale competente in materia di tutela della bio |
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Art. 23 - Modifica ed integrazione alla legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 (Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i.)1. Alla lettera m) del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2017 le parole: ", favorendo tra |
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Art. 24 - Integrazione alla L.R. 4 giugno 2008, n. 6 (Attività complementari all'alloggio e servizi diversi per le attività imprenditoriali) |
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Art. 25 - Integrazioni e modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1999 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il regolamento urbanistico può essere approvato contestualmente al piano strutturale comunale di cui all'articolo 14. In tal caso il regolamento urbanistico contiene ed esplicita |
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Art. 26 - Modifica alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 41 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale)1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 201 |
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Art. 27 - Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 (Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - Snellimento delle procedure)1. L'articolo 2 della legge regionale n. 50 del 1993 è abrog |
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Art. 28 - Integrazioni e modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale n. 35 del 2018 sono aggiunti i seguenti: "Articolo 28-bis - Efficienza delle procedure amministrative in materia di caratterizzazione e bonifica dei siti 1. L'ufficio regionale competente per i procedimenti di caratterizzazione e bonifica dei siti, scaduto infruttuosamente il termine di legge per il rilascio dei pareri in materia di caratterizzazione e bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), da parte degli enti competenti in materia ambientale e sanitaria, senza esporre le ragioni del ritardo, diffida formalmente il soggetto competente al rilascio del parere assegnando il termine di sette giorni per adempi |
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Art. 29 - Modifica alla legge regionale 26 luglio 2021, n. 29 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" e ss.mm.ii.)1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 2021 è abrogato. 2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2021 le parole: "revoca o" sono soppresse. 3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2021 le parole: "revoca o" sono soppresse. |
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Art. 30 - Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2021 n. 39 (Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene)1. Alla lettera a.3 del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 39 del 2021 le parole: "o alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening);" sono sostituite con le parole: ", all'autorizzaz |
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CAPO III - Disposizioni in materia di salute e politiche della persona |
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Art. 31 - Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 (Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private)1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2000 è sostituito dal seguente: "1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al successivo articolo 4 avviene con provvedimento del dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di autorizzazioni sanitarie di seguito denominato "ufficio regionale competente".". 2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2000 è sostituito dal seguente: "3. La verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 reso ai sensi del presente articolo, è valida per un periodo di 24 mesi dal rilascio, ovvero per le strutture ospedaliere che prevedono posti letto per acuti, per un periodo di 48 mesi, con esclusione del tempo necessario per il rilascio delle relative autorizzazioni, computato al netto dei tempi impiegati dal richiedente per eventuali integrazioni se richieste. La struttura deve inoltrare istanza di autorizzazione all'apertura e all'esercizio entro il periodo previsto, pena la de |
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Art. 32 - Modifica alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 Collegato alla Legge di stabilità regionale 20161. Al comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale n. 5 del 201 |
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Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2021, n. 46 Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in situazione di difficoltà1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 2021 sono sostituiti dal seguente: "I benefici previsti dalla presente legge non sono concessi e, se già concessi, sono revocati: |
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Art. 35 - Modifica alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 Collegato alla legge di Stabilità regionale 20171. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19 d |
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Art. 36 - Omissis
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Art. 37 - Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2017, n. 35 Promozione delle terapie, dell'educazione e delle attività assistite con gli animali1. Alla lettera a), del comma 6, dell'articolo 4 della legge regionale n. 35 del 2017 le parole: "di dimensione di almeno 20 x 40 metri" sono soppresse. |
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Art. 38 - Omissis
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CAPO IV - Disposizioni in materia di sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità |
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Art. 39 - Modifica alla legge regionale 21 gennaio 1997, n. 6 (Disciplina dei Centri di attività motorie)1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 1997 è sostituito dal seguente: "2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione d |
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Art. 40 - Modifiche alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi turismo1. L'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1999 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 - Finalità 1. La presente legge disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e le attività turistiche ricettive svolte dalle associazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.) e al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio).”. 2. L'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1999 è sostituito dal seguente: "Articolo 2 - Funzioni 1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio delle associazioni senza scopo di lucro, nonché la vigilanza e il controllo, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative.". 3. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1999 è sostituito dal seguente: "2. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della normativa statale vigente." 4. Alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1999 le parole: "di cui all' |
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Art. 41 - Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 7 "Sistema turistico Regionale"1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 7 del 200 |
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Art. 42 - Omissis
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Art. 43 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.P.A.) |
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Art. 44 - Omissis
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CAPO V - Disposizioni varie e finali |
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Art. 45 - Art. 47 Omissis
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Art. 48 - Modifica alla legge regionale 21 aprile 2021, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali)1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 202 |
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Art. 49 - Clausola di neutralità finanziaria1. All'attuazione della presente si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente. |
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Art. 50 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Basilicata. |
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Allegato A - Sostituzione degli Allegati 2, 3, 4 della legge regionale n. 30 del 2016(articolo 13, comma 8)
ALLEGATO 2 Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti del contrassegno di verifica (bollino)
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