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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 20/11/2017, n. 28
L. R. Basilicata 20/11/2017, n. 28
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- L.R. 15/12/2021, n. 59
- L.R. 13/03/2019, n. 4
- L.R. 22/11/2018, n. 38
- L.R. 29/06/2018, n. 11
- L.R. 30/12/2017, n. 39
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TITOLO I - ISTITUZIONE E GESTIONE DEL PARCO |
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Articolo 1 - Istituzione e finalità del Parco1. Ai sensi degli art. 9 e 10 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, e s.m.i., è istituito con la presente legge il “Parco Naturale Regionale del Vulture”. 2. L'area del Parco Naturale Regionale del Vulture, comprende i territori dei Comuni di Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, così come ricompresi nell’allegata cartografia in scala 1:50.000 riportante il perimetro del Parco. In tale perimetro è inclusa la ZSC/ZPS “Monte Vulture” avente Codice IT9210210 e il SIC/ZPS “Lago del Rendina” avente Codice IT9210201 mentre esclude le porzioni di territorio sulle quali ricade la ZSC “Grotticelle di Monticchio” avente codice IT9210140, in quanto comprende la Riserva Statale “Grotticelle” in Comune di Rionero in Vulture istituita con D.M. 11.09.71 non perimetrabile nel Parco ai sensi dell’art. 22, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. Costituiscono aree contigue ai sensi dell’art. 32 della legge n. 394/91 le aree non comprese nel perimetro di cui al comma 2 e ricomprese nella delimitazione del bacino idrominerario del Vulture di cui alla D.G.R. n. 2665/2001. I singoli Consigli comunali, con propria deliberazione da comunicare al Presidente della Comunità del Parco ed al Presidente della Giunta regionale, stabiliscono l’inserimento nel perimetro del Parco di cui al comma 2 delle aree contigue ricadenti nel proprio territorio. |
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Articolo 2 - Gestione del Parco1. Per la gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture è istituito con la presente legge, ai sensi dell’art. 23 della Le |
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TITOLO II - ORGANI E PERSONALE |
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Articolo 3 - Organi dell'Ente Parco1. Sono organi dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture: |
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Articolo 4 - Statuto1. In applicazione dell’art. 16, comma 4 della legge regionale n. 28/1994 l’Ente Parco adotta un proprio Statuto che, ai sensi dell’art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in conformità con i principi della presente legge, prevede in particolare: |
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Articolo 5 - Requisiti e incompatibilità1. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo devono essere in possesso de |
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Articolo 6 - Presidente1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, secondo le proc |
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Articolo 7 - Consiglio direttivo e competenze1. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente del Parco e da un numero di componenti designati dalla Comunità del Parco secondo criteri e modalità stabiliti nello Statuto, idonei a garantire |
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Articolo 8 - Comunità del Parco e competenze1. La Comunità del Parco, a norma dell’art. 17, comma 1 della L.R. n. 28/1994 è così composta: a) il Presidente pro tempore della Provincia di Potenza o suo delegato; b) i Sindaci |
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Articolo 9 - Comitato Consultivo1. Il Comitato Consultivo è così composto: a) il Presidente dell’Ente Parco; b) un rappresentante dell’Università degli Studi della Basilicata; c) un rapp |
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Articolo 10 - Il Revisore unico1. Il Revisore unico è nominato secondo le procedure previste dalla vigente normativa regionale in materia, per una durata par |
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Articolo 11 - Durata in carica e indennità degli organi di governo dell’Ente1. La durata degli organi di governo dell'Ente Parco di cui all’art.3, comma 1, lettere a |
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Articolo 12 - Direttore1. L’incarico di Direttore del Parco è conferito dal Consiglio direttivo, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque a |
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Articolo 13 - Personale1. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 28/1994, e salvo quanto disposto dall’art. 11, il personale dell'Ente Parco è messo a disposizione dalla Regione Basilicata e/o dagli Enti territorialmente interessati o in dismissione, ai sensi della normativa vigente in materia e del vigente Contratto Collettivo Nazional |
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TITOLO III - DISCIPLINA DI TUTELA ED ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE |
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Articolo 14 - Divieti generali1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco regionale del Vulture, le seguenti attività: a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall’ Ente Parco ai sensi dell'art.11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n.394; |
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Articolo 15 - Divieti per il livello di tutela 11. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 1 di cui all’art.1 sono operanti in particolare i seguenti ulteriori divieti: a) la realizzazione di opere tecnol |
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Articolo 16 - Divieti per il livello di tutela 2 e 31. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 2 di cui all’art.1 sono operanti, oltre ai |
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Articolo 17 - Regime autorizzativo generale1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, presuppone il parere dell’Ente Parco da acquisire in sede di Conferenza di Pianificazione di cui alla L.R. n. 23/1999. |
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Articolo 18 - Regime autorizzativo per il livello di tutela 11. Salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi: |
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Articolo 19 - Regime autorizzativo per il livello di tutela 21. Salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 16 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi: a) opere che comportino modificazione del regime e la qualità delle acque al fine della sicurezza delle popolazion |
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Articolo 20 - Regime autorizzativo per il livello di tutela 31. Nelle aree di zona 3 di cui all’art. 1 sono fatte salve le previsioni contenute |
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Articolo 21 - Modalità di richiesta delle autorizzazioni1. Il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, per quanto disposto agli articoli 17, 18 e 19 è subordinato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti condizioni: |
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Articolo 22 - Piano per il Parco1. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco, entro un anno dalla sua costituzione, predispone il Piano per il Parco, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale di tutela ambientale e delle finalità di cui all’art. 1, delle quali costituisce strumento di attuazione ai sensi dell'art. 25, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed ha, altresì, valenza di Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta, in attuazione dell’intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata, MiBACT e MATTM. 2. La Proposta di Piano è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della C |
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Articolo 23 - Piano pluriennale economico-sociale1. Nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento di cui agli art. 22 e 25, l'Ente Parco promuove iniziative, coordinate con quelle dell’Unione Europea, del Governo nazionale, della Regione e degli Enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori limitrofi. |
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Articolo 24 - Trasferimento ed acquisizione di beni immobili1. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell’area del Parco, è trasferita all’Ente Parco. 1-bis. Nelle more dell’insediamento degli Organi del Parco e dell’implementazione delle procedure relative al personale, di cui all’art. 13 della presente legge, il Commissario di cui al successivo Art.32 è autorizzato ad avvalersi delle risorse umane e strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio delle funzi |
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Articolo 25 - Regolamento del Parco1. Entro 6 mesi dall'approvazione dello Statuto, l'Ente Parco adotta, nel rispetto del piano di cui al precedente art. 22, qualora vigente, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco. |
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Articolo 26 - Controllo e Vigilanza1. Gli atti fondamentali dell’Ente sono sottoposti a controllo secondo le modalità richiamate negli articoli 4, 23 e 25 della legge. 2. Gli atti fondamentali di contabilità di cui all’art. 29 della legge sono sottoposti al controllo preve |
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Art. 27 - Sorveglianza1. La sorveglianza sul territorio del Parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla presente legge è affidata: |
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Articolo 28 - Sanzioni1. Per la determinazione e la disciplina delle violazioni delle norme contenute nell |
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TITOLO IV - NORME FINANZIARIE |
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Articolo 29 - Norme di gestione finanziaria e contabile1. L’Ente Parco disciplina la propria gestione finanziaria e contabile secondo quanto previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i e dal D.P.C.M. 28/12/2011. |
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Articolo 31 - Misure di incentivazione1. Per i territori compresi nel perimetro del Parco si applicano le misure di incent |
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Articolo 32 - Norma transitoria1. Il Commissario ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 prosegue la sua attività fino all'insediamento degli organi del Parco di cui all'articolo 3 della presente legge. N6 |
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Articolo 33 - Norma finanziaria1. Gli oneri connessi all’avvio della gestione dell’Ente Parco sono stimati in Euro 25.000,00 per l’anno 2017 ed in Euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019. |
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Articolo 34 - Procedure di ampliamento del Parco1. L’ampliamento o riduzione della superficie compresa nel Parco è possibile previa proposta da parte delle Amministrazioni comunali interessate, inoltrata all’Ente Parco che esprim |
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Articolo 35 - Modifiche alle norme previgenti e norma di rinvio1. L’art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12 è abrogato. |
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Articolo 36 - Pubblicazione1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata |
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Allegato - Perimetro Parco Naturale Regionale del VultureParte di provvedimento in formato grafico |
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