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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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L.R. Basilicata 18/12/2007, n. 24
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge detta norme per disciplinare l'assegnazione, la gestione e la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edil |
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TITOLO I - NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. |
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Art. 2 - Ambito di applicazione della legge1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o di Enti Pubblici Territoriali nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 2. Le norme della presente legge si applicano, altresì, alle case parcheggio ed ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati ed idonei alla residenza permanente. 3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi: |
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Art. 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, da possedersi alla data di pubblicazione del bando di concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se titolare di carta o permesso di soggiorno, almeno biennale, e se svolge in Italia una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; b) residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'Estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo o dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro; c) c1) - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sito nel Comune cui si riferisce il bando di concorso o in un Comune contermine. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore a: 1) 45 mq. per nucleo familiare composto da una o due persone; 2) 60 mq. per nucleo familiare composto da 3 - 4 persone; 3) 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone; 4) 85 mq per nucleo familiare composto da 6 persone; |
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Art. 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare. 2. Il concorso viene indetto, prioritariamente, per i singoli Comuni e, in mancanza di domande, per ambiti territoriali sovracomunali in conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi. 3. I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali, approvati dai Comuni, previo parere di congruità allo schema tipo di bando regionale da parte dell'Ater territorialmente competente, de |
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Art. 5 - Contenuti del bando1. Il bando di concorso deve contenere: a) l'ambito territoriale di assegnazione; |
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Art. 6 - Contenuti e presentazione delle domande1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi allo stesso nei termini indicati nel bando, deve indicare: a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa; b) la composizione del nucleo |
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Art. 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria1. Il Comune cui si riferisce il bando e, in caso di bando sovracomunale, il Comune sede di localizzazione, procede, mediante apposita Commissione, all'istruttoria delle domande dei concorrenti ed alla formazione della graduatoria provvisoria entro 90 giorni dal termine di scadenza della presentazione della domanda. Tale termine è elevato a 120 giorni per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ed a 150 giorni per i Comuni capoluoghi di provincia. 2. La Commissione è istituita con deliberazione della Giunta comunale. È composta dal Segretario comunale che la presiede, dal responsabile della struttura tecnica competente del Comune interessato (o suo supplente), da un dipendente dell'A.T.E.R. o suo supplente designato dall'organo competente dell'A.T.E.R. stessa e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli i |
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Art. 8 - Punteggi di selezione delle domande1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. 2. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo. 3. La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi: a) condizioni soggettive: a1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 3, primo comma, lett. e), della presente legge; - non superiore a euro 1.209,00 annui per persona: punti 3; - non superiore a euro 1.814,00 annui per persona: punti 2; - non superiore a euro 2.419,00 annui per persona: punti 1. Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione effettuato dalla Regione sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. a2) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1; a3) famiglie di nuova formazione: 1) famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di pubblicazione del bando di concorso: punti 1; 2) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso: punti 2. Tale punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentacinquesimo anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi allog |
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Art. 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva1. Il Presidente della Giunta regionale nomina tre commissioni, due per la Provincia di Potenza e una per la Provincia di Matera per la formazione delle graduatorie definitive, operanti presso l’ATER competente per territorio senza aumento di spesa. N16 2. Ciascuna Commissione è così composta: a) da un Magistrato, Ordinario o Amministrativo, anche a riposo, o da un Giudice di Pace con funzioni di Presidente designato dal Presidente del Tribunale ordinario o Amministrativo competente per territorio. Il Presidente della Regione individua preliminarmente a quale Tribunale rivolgersi; b) dal Sindaco del Comune interessato o suo delegato; c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale designato unitariamente dalle segreterie territoriali; |
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Art. 10 - Competenze della commissione1. La Commissione decide sulle opposizioni di cui al settimo comma dell'art. 7, nel rispetto degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, e redige, entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra concorrenti che abbiano conseguito lo stesso p |
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Art. 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni1. Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai punti a2) a3) e a8) del terzo comma del precedente art. 8 oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in un elenco speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie non superiore a mq. 75, che saranno ripartiti fra le altre categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non infe |
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Art. 12 - Accertamento dei requisiti1. Ai fini della decisione sulle opposizioni di cui al settimo comma dell'art. 7 la Commissione, nel caso di dubbia interpretabilità o di inattendibilità della documentazione, può richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale |
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Art. 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino al momento del suo esaurimento e, in ogni caso, non oltre il termine di anni quattro a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. In presenza di particolari condizioni, su richiesta del Comune |
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Art. 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione1. Prima di procedere all'assegnazione degli alloggi, il Comune interessato richiede alla Commissione di cui all'art. 9 la verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 e delle condizioni di cui all'art. 8. A tal fine il Comune provvede a richiedere o ad acquisire d'ufficio la documentazione atta a verificare, nei confronti dei concorrenti che si trovino collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni prescritte. Nel caso di assegnazione di alloggi riservati a lavoratori dipendenti, il coniuge superstite, cui è sta |
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Art. 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare1. Ogni Ente proprietario o gestore degli alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare tempestivamente l Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare, ivi compresi quelli da destinare alle procedure di mobilità. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recuper |
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Art. 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio1. La scelta e l'assegnazione degli alloggi viene effettuata tenendo conto del nucleo familiare degli aventi diritto, in rapporto agli standards degli alloggi disponibili, nonché della graduatoria, come disciplinato dai commi che seguono. 2. Di norma potranno essere assegnati alloggi dotati di un numero di posti letto, al netto degli spazi di uso collettivo e degli accessori (cucina, servizi igienici e ripostigli), adeguato al nucleo familiare da insediare secondo la tabella di seguito riportata: L2 o 2L1 = 2 unità L2 + L1 = 3 unità 2L2 o L2 + 2L1 = 4 unità 2L2 + L1 o L2 + 3L1 = 5 unit |
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Art. 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi1. L'Ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal responsabile della struttura comunale competente, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, degli assegnatari per la stipula del contratto, per la consegn |
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Art. 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa1. La Regione anche su proposta dei Comuni interessati può riservare, prima della pubblicazione del bando di concorso, un'aliquota, non superiore al 20 % degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali: a) sistemazione di famiglie a seguito di pubbliche calamità; b) sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio per pubblica utilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; c) sistemazione dei profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763; d) sgombero di unità abitative da recuperare; e) sistemazioni di famiglie di cui al successivo art. 39, secondo comma, lett. c). 1-bis - In presenza di provvedimenti di demolizione per motivi di pubb |
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Art. 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione1. Nell'alloggio assegnato possono coabitare le persone di cui al precedente art. 3, secondo comma. 2. È ammessa, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, l'ospitalità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile solo per un ulteriore semestre, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente Gestore. Tale ospitalità a ti |
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TITOLO II - NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Art. 20 - Programmazione della mobilità1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore, d'intesa con il Comune, predispone d'obbligo ogni quattro anni un programma di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia con l'utilizzazione, anche mediante accorpamenti o scissioni, di quelli di risulta e di una aliquota definita dal Comune, su proposta dell'Ente gestore, non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione. 2. I |
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Art. 21 - Domanda e criteri di mobilità1. La formazione della graduatoria di cui al punto b) del secondo comma dell'art. 20 avviene sulla base delle domande degli interessati. Tali domande, motivate e corredate dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, devono essere indirizzate all'Ente gestore. Le stesse verranno valutate dalla Commissione di cui all'art. 9, che redigerà la relativa grad |
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Art. 22 - Norme per la gestione della mobilità1. L'Ente Gestore, sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo, provvede alla stipula del nuovo contratto di locazione, che avrà ad oggetto l'alloggio da individuarsi sulla base delle indicazioni che seguono, tenuto conto delle esigenze manifestate dall'interessato: a) è data priorità all'effettuazione dei cambi fondati su gravi motivi di salute attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione; b) hanno, altresì, priorità i nuclei monopersonali in situazioni di sottoutilizzazione che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli; |
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TITOLO III - NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. |
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Art. 23 - Definizione del canone di locazione1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 2 è costituito: a) da una quota destinata al reinvestimento per interventi di recupero o di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché alle altre finalità di cui all'art. 25, terzo comma, della legge n. 513/1977; b) da una quota per spese generali, di amministrazione e per oneri fiscali, determinata annualmente dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge n. 513/1977 e, comunq |
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Art. 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone1. Ai fini dell'inclusione degli assegnatari nella fascia di cui al primo comma, lett. a), dell'art. 26 della presente legge, nonché ai fini della determinazione del canone per gli stessi assegnatari il reddito complessivo del nucleo familiare è determinato dalla somma dei redditi complessivi di tutti i componenti il nucleo familiare stesso risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, al netto degli assegni familiari e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Sono esclusi i redditi dei componenti il nucleo familiare, diversi dall'assegnatario e/o dal coniuge, che, compresi nello stato di famiglia, hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile do |
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Art. 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone1. L'elemento oggettivo su cui si basa la determinazione del canone è costituito dal "Canone base" di riferimento determinato in re |
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Art. 26 - Determinazione del canone1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi gli assegnatari vengono collocati nelle seguenti fasce di reddito: Fascia A) Per gli assegnatari collocati nella fascia A) di cui al terzo comma dell'art. 23 della presente legge il canone è determinato nella misura del 4,50% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare composto da due persone, calcolato con le modalità di cui al primo comma dell'art. 24 della presente legge. Tale percentuale è ridotta dello 0,25% per ogni componente il nucleo familiare eccedente n. 2 persone, con esclusione dei componenti il cui reddito non viene computato, in quanto hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio, fino ad un minimo del 4%. In ogni caso il canone non può essere inferiore a euro 18,15 e non superiore al 75% del "canone base" stesso. Il canone minimo di euro 18,15 è aggiornato annualmente dall'Ente gesto |
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Art. 27 - Aggiornamento del canone1. Il canone, determinato in applicazione di una percentuale del "canone base", è aggiornato annualmente dall'Ente gestore a seguito della rideterminazione del "canone base" stesso. 2. Il canone, determinato in applicazione di una percentuale sul reddito, vie |
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Art. 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione1. Gli Enti Gestori determinano annualmente il canone di locazione degli immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione sulla base dei valori di mercato, escluso i posti macchina di pertinenza degli alloggi. 2. L'assegnazione dei detti immobili è effettuata mediante ricorso all'asta pubblica con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al comma precedente. 3. Il contratto di locazione deve prevedere una cauzione trimestrale e la clausola che l'assegnatario rinunci esplicitamente alla indennità di avviamento alla fine del contratto. 4. Sono esclusi dall'appl |
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Art. 29 - Fondo sociale1. Presso l'Amministrazione regionale è costituito un fondo sociale integrativo di quello istituito dall'art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431 da utilizzarsi per la concessione ai conduttori di alloggi in locazione aventi i requ |
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Art. 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione1. Almeno ogni due anni l'Ente gestore è tenuto a verificare la permanenza in capo agli assegnatari dei requisiti di cui all'art. 3. N37 2. Ai fini del controllo dei suddetti requisiti, l'Ente gestore si avvarrà dei dati conoscitivi che saranno acquisiti nell'ambito della formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio. 3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta stessa. In caso di decesso, di sopravvenuto stato di disoccupazione, di cessazione di attività lavorativa autonoma, di pensi |
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Art. 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali1. Gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali, anche attraverso apposite conferenze periodiche. L'informazione avrà particolarmente ad oggetto dati concernenti le spe |
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TITOLO IV - ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE |
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Art. 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale1. L'annullamento della assegnazione viene disposto con provvedimento del responsabile della struttura comunale competente nei seguenti casi: a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento della assegnazione medesima; |
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Art. 33 - Decadenza dalla assegnazione1. La decadenza dalla assegnazione viene dichiarata dall'Amministrazione Comunale competente, nei casi in cui l'assegnatario: a) abbia perso uno dei requisiti di cui all'art. 3, salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo; b) abbia ceduto o sub-locato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso; c) non occupi stabilmente l'alloggio ovvero abbia abbandonato lo stesso per un periodo superiore a 3 mesi salvo autorizzazione dell'Ente gestore giustificata da gravi motivi; d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali; e) non abbia adempiuto all'obbligo di presentazione periodica della documentazione di cui al quarto comma dell'art. 30 a seguito di diffida da parte dell'Ente Gestore a mezzo di raccomandata A.R.; f) abbia eseguito costruzioni sulle parti comuni del fabbricato in cui è ubicato l'alloggio assegnato o sull'area di pertinenza del fabbricato predetto senza l'autorizzazione da parte dell'Ente gestore; |
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Art. 34 - Occupazione illegale degli alloggi1. Salvo quanto previsto negli articoli che precedono, il legale rappresentante dell'Ente gestore dispone, con proprio provvedimento, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal |
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TITOLO V - NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE AUTOGESTIONI |
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Art. 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo. 2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari. 3. In caso di particolari esi |
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Art. 36 - Alloggi in amministrazione condominiale1. Dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente od in parte. In questi stabili l'Ente gestore promuove gli atti prel |
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TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 37 - Norme di attuazione1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il nuovo schema tipo del bando di conco |
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Art. 38 - Morosità pregressa1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi per il pagamento dei canoni e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono regolarizzare la propria posizione debitoria versando, entro novanta giorni dalla data di richiesta di pagamento da parte dell'Ente gestore, le somme dovute, maggiorate degli interessi legali. 2. Gli stessi assegnatari possono presentare domanda per il pagamento dilazionato delle somme dovute da effettuarsi in un numero massimo di 48 rate mensili. In presenza di documentato ed accertato stato di grave indigenza dell’assegnatario l’Ente può concedere una maggiore dilazione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate. Agli as |
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Art. 39 - Sanatoria1. Coloro che occupano, senza titolo, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che risultano destinatari di ordinanze di decadenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare, entro quattro mesi dalla data di ricezione di apposita comunicazione da parte dell'ente gestore, domanda di sanatoria in presenza delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo. N25 1-bis. Tutti coloro che, legati da vincoli di parentela ex art. 3, comma 2 con gli assegnatari deceduti e che non siano in possesso dei requisiti per ottenere il subentro nell’assegnazione, occupano alla data del "30 aprile 2014 N24 un alloggio ERP possono presentare domanda di sanatoria entro quattro mesi dalla data di ricezione di apposita comunicazione inoltrata dall’Ente gestore. |
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Art. 39-bis - Recupero morosità alloggi |
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Art. 40 - Commissione per la formazione della graduatoria1. Le Commissioni Assegnazione Alloggi durano in carica 5 anni e scadono comunque alla fine di ogni legislatura regionale. |
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Art. 41 - Abrogazioni di norme1. Sono abrogate le Leggi regionali 19.11.1999 n. 31, 23.12.1999 n. 39, 22.05.2001, n. 24 ed ogni ulteriore disposizione di legge vi |
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Art. 42 - Bandi di concorso1. Per tutti i concorsi i cui bandi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento della pubblicazione del bando fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Tutte le attività successive sono effettuate nel rispetto della presente legge. |
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Art. 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.1. Ai fini della vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della Legge 24.12.1993 n. 560, hanno titolo all’acquisto anche coloro i quali, in assenza di decreti di assegnazione, conducono un alloggio di edilizia residenziale pubblica da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di acquisto, sulla base di regolare contratto di locazione stipulato con l’Ente gestore. 2. Il diritto di prelazione, da esercitarsi da parte dell’ATER competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del proprietario dell’alloggio, per un prezzo pari a quello di cessione, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al c |
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Art. 45 - Entrata in vigore1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regio |
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Tabella A - Standards di affollamento
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