Articolo abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 18/04/2023, n. 3, così recitava:

"Art. 9 - Modifica alla legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 (Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 49 del 2015 è abrogato. Le funzioni in esso individuate continuano ad essere svolte dalle Province conformemente a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 9 della medesima legge regionale, nelle more del loro effettivo trasferimento alla Regione, a seguito della conclusione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma."

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