NdR: La modifica prevista dal presente articolo non può essere riportata in quanto non viene specificato l’articolo a cui fa riferimento e non trova, comunque, riscontro nel testo della L.R. 18/08/2014, n. 26.

La modifica prevista dall'art. 6, comma 4, della L.R. 18/04/2023, n. 3 non può essere riportata in quanto non concorda con la formulazione del testo oggetto di modifica.

L'art. 6, comma 4, della L.R. 18/04/2023, n. 3, così recita:

"4. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 59/2021 dopo le parole: "della deliberazione" sono inserite le parole: "fatti salvi e valutando prioritariamente gli impegni già assunti dalle amministrazioni comunali, anche relativamente all'edilizia privata per procedure non completate laddove sussistono elementi di pericolosità degli edifici."

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