Articolo abrogato dall’art. 13, comma 2, della L.R. 05/04/2024, n. 14, così recitava:

Art. 24 - Integrazione alla L.R. 4 giugno 2008, n. 6 (Attività complementari all'alloggio e servizi diversi per le attività imprenditoriali)

1. Le attività ricettive a carattere imprenditoriale possono svolgere attività complementari a quelle di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:

a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;

b) il servizio di trasporto gratuito (di cortesia) mediante navetta;

c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;

d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva. In questi casi è obbligatorio informare il cliente - anche mediante l'esposizione di appositi cartelli - sulla corretta fruizione delle attrezzature, come pure la presenza di addetti alla vigilanza;

e) la fornitura di giornali, riviste, pellicole per la riproduzione, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo;

f) offerte commerciali di prodotti alimentari confezionati, magliette, gadget pubblicitari, artigianato artistico, complementi di arredo ed oggetti ricordo, accessori di abbigliamento, opere di pittura, oggettistica varia, che richiamano ed evocano in particolare la bellezza delle attrazioni turistiche regionali. La vendita dei prodotti alimentari confezionati comporterà la notifica ai fini della registrazione sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 (S.C.I.A. sanitaria).

2. Le attività complementari di cui al comma 1 del presente articolo non devono costituire mutamento rilevante della destinazione d'uso dell'immobile o della singola unità immobiliare che è quella stabilita dalla documentazione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis del D.P.R. n. 380/2001.

3. Per le attività extra alberghiere non imprenditoriali, il conduttore potrà estendere i servizi alloggiativi con la sola esposizione di proposte commerciali gestite direttamente dal soggetto terzo riconosciuto dal D.Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114.”

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