Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 24 - Integrazione alla L.R. 4 giugno 2008, n. 6 (Attività complementari all'alloggio e servizi diversi per le attività imprenditoriali)
1. Le attività ricettive a carattere imprenditoriale possono svolgere attività complementari a quelle di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:
a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
b) il servizio di trasporto gratuito (di cortesia) mediante navetta;
c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva. In questi casi è obbligatorio informare il cliente - anche mediante l'esposizione di appositi cartelli - sulla corretta fruizione delle attrezzature, come pure la presenza di addetti alla vigilanza;
e) la fornitura di giornali, riviste, pellicole per la riproduzione, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo;
f) offerte commerciali di prodotti alimentari confezionati, magliette, gadget pubblicitari, artigianato artistico, complementi di arredo ed oggetti ricordo, accessori di abbigliamento, opere di pittura, oggettistica varia, che richiamano ed evocano in particolare la bellezza delle attrazioni turistiche regionali. La vendita dei prodotti alimentari confezionati comporterà la notifica ai fini della registrazione sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 (S.C.I.A. sanitaria).
2. Le attività complementari di cui al comma 1 del presente articolo non devono costituire mutamento rilevante della destinazione d'uso dell'immobile o della singola unità immobiliare che è quella stabilita dalla documentazione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis del D.P.R. n. 380/2001.
3. Per le attività extra alberghiere non imprenditoriali, il conduttore potrà estendere i servizi alloggiativi con la sola esposizione di proposte commerciali gestite direttamente dal soggetto terzo riconosciuto dal D.Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114.”
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
18/11/2024
- Delega di firma non di funzioni da Italia Oggi Sette
- L'usufrutto su nuova abitazione non salva i benefici prima casa da Italia Oggi Sette
- Bonus riacquisto con limitazioni da Italia Oggi Sette
- L'agevolazione può essere utilizzata con diverse opzioni da Italia Oggi Sette
- Irregolarità, si gioca d’anticipo da Italia Oggi Sette
- Appalto lumaca ma senza colpa da Italia Oggi Sette