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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 26/07/2021, n. 29
L. R. Basilicata 26/07/2021, n. 29
L. R. Basilicata 26/07/2021, n. 29
L. R. Basilicata 26/07/2021, n. 29
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - OGGETTO, FINALITÀ |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall’articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizi |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Ai fini della presente legge, le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico sono considerate le concessioni ad uso idroelettrico che, come de |
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Capo II - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 3 - Interesse pubblico ad un diverso uso delle acque1. La Regione, prima di avviare le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, valuta l’eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, in tutto oppure in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico. 2. La valutazione di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale che s |
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Art. 4 - Ricognizione delle opere e dei beni nelle procedure di rinnovo delle concessioni1. L’Amministrazione regionale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza, al fine di avviare per gli impianti esistenti le procedure pe |
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Art. 5 - Regime delle opere e dei beni1. Alla scadenza della concessione, al termine dell’utenza e nei casi di decadenza, rinuncia delle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, le “opere bagnate” definite all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà della Regione Basilicata in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio. N2 2. Il concessionario uscente, nel caso in cui abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché |
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Art. 6 - Rapporto di fine concessione1. Il concessionario di grande derivazione a scopo idroelettrico è tenuto a trasmettere all’Amministrazione regionale un rapporto di fine concessione. 2. Il rapporto di fine concessione deve essere trasmesso, per le concessioni con scadenza 1° aprile 2029 entro il 31 dicembre 2023, per le concessioni per le quali intervenga la decadenza, la rinuncia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell’autorità competente. N3 3. Il Rapporto di fine concessione deve contenere: a) l’inventario delle opere definite all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell’articolo 5, comma 1, della presente legge; b) l’inventario dei beni, diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all’articolo 25, comma 2, del Regio Decreto 1775/1933 e dell’articolo 5, comma 5, della presente legge, distinguendo tra beni immobili e mobili; c) |
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Art. 7 - Divieto di apportare varianti1. A decorrere dalla data di trasmissione del rapporto di fine concessione di cui all’articolo 6 e fino alla conclusione della procedura per l’asse |
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Art. 8 - Continuità della produzione elettrica1. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo 25, comma 1 |
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Titolo II - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI |
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Capo I - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI E TERMINI DI AVVIO DELLE PROCEDURE |
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Art. 9 - Modalità di assegnazione delle concessioni1. Nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge e delle disposizioni regolamentari attuative di cui all’articolo 31, le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico della Regione Basilicata possono essere assegnate: a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; |
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Art. 10 - Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, previa verifica della sussisten |
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Capo II - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE |
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Art. 11 - Requisiti di ammissione1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all’articolo 45 del d.lgs. 50/2016, per i quali non sussista alcun |
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Art. 12 - Requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica1. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, il partecipante produce la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell’elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), nel caso in cui il progetto ne preveda l’utilizzo. 2. Ai fini della dimostrazione di adegua |
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Art. 13 - Criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali1. La Giunta regionale stabilisce nelle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 31, i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2 e sulla base dei seguenti criteri minimi, posti in ordine decrescente: a) l’offerta migliorativa di produzione energetica |
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Art. 14 - Valutazione delle proposte progettuali1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si svolge con le modalit� |
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Capo III - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI |
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Art. 15 - Assegnazione attraverso procedure di evidenza pubblica1. Al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori, la procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è indetta m |
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Art. 16 - Assegnazione a Società a capitale misto pubblico privato1. Per l’assegnazione della concessione secondo la modalità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dalla procedura di assegnazione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, con oggetto sociale esclusivo, società a capitale misto pubblico privato, alla quale affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. |
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Art. 17 - Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico privato1. Per l’assegnazione della concessione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti, gli oneri e gl |
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Capo IV - OBBLIGHI, LIMITAZIONI GESTIONALI, MIGLIORAMENTI ENERGETICI ED AMBIENTALI, MISURE DI COMPENSAZIONE E DI SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E DEPOSITI CAUZIONALI |
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Art. 18 - Obblighi e limitazioni gestionali1. La procedura di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può prevedere, nel bando, specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo: a) alla tutela della sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché |
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Art. 19 - Miglioramenti energetici per il rinnovo di concessioni in esercizio alla data di entrata in vigore della legge1. L’Amministrazione regionale, nelle procedure di assegnazione delle concessioni, con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, tra cui il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, e agli indirizzi assunti dal Piano idroelettrico regionale, definisce i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere d |
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Art. 20 - Miglioramento e risanamento ambientale1. L’Amministrazione regionale nel rispetto della normativa, nazionale e regionale, in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e della pianificazione paesaggistica, nonché secondo quanto prescritto e indicato dal Piano regionale di tutela delle acque ovvero dalla pianificazione di bacino più specifica definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinen |
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Art. 21 - Misure di compensazione ambientale e territoriale1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all’articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 79/1999, non possono essere di carattere esclusivamente finanziario, devono essere compatibili con l’equilibrio economic |
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Art. 22 - Clausole sociali per il rinnovo di concessioni in esercizio alla data di entrata in vigore della legge1. Per l’assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza, da effettuare in base alle procedure competitive disciplinate dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni sulle clausole sociali per la promozione de |
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Art. 23 - Depositi cauzionali1. L’assegnatario, alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica ai sensi della presente legge, è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari a cinque annualità della compon |
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Titolo III - CANONI DI CONCESSIONE E CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI ENERGIA |
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Capo I - CANONI DI CONCESSIONE E CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI ENERGIA |
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Art. 24 - Canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche1. A decorrere dall’anno 2021, in applicazione dell’articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 79/1999, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, corrispondono alla Regione Basilicata un canone per l’utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo. |
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Art. 25 - Destinazione dei canoni di concessione per grandi derivazioni idroelettriche1. Una quota non inferiore al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino a |
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Art. 26 - Cessione a titolo gratuito di energia elettrica1. A decorrere dal 2021, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonché gli operatori che, a vario titolo, eserciscono e conducono tali concessioni, forniscono, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 79/1999, annualmente e gratuitamente all’Amministrazione regionale 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concess |
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Titolo IV - CONTROLLI, VERIFICHE, DURATA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI |
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Capo I - CONTROLLI, VERIFICHE, DURATA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI |
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Art. 27 - Commissione di controllo e verifica delle concessioni1. Al fine di verificare il rispetto della corretta gestione, della conduzione, della manutenzione degli impianti e delle relative strutture, delle condizioni e degli obblighi posti in cap |
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Art. 28 - Durata della concessione1. La concessione è rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, incrementabile fino ad un massimo di dieci anni in relazione alla co |
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Titolo V - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Capo I - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 30 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e degli enti locali. |
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Capo II - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI ATTUATIVE E NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 31 - Disposizioni regolamentari attuative1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale, previa consultazione dei soggetti interessati e sentita la Commissione consiliare competente, definisce: a) la percentuale da applicare, anche a scaglioni, per quantificare la componente variabile del canone nel rispetto del valore minimi di cui al comma 3 dell’articolo 24 della presente legge nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone; b) le moda |
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Art. 32 - Norme transitorie e finali1. I titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche proseguono, per conto della Regione Basilicata, l’esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necess |
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Art. 33 - Entrata in vigore1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
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