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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 04/06/2008, n. 7
L. R. Basilicata 04/06/2008, n. 7
- L.R. 13/02/2024, n. 7
- L.R. 15/12/2021, n. 59
- L.R. 29/06/2018, n. 11
- L.R. 04/03/2016, n. 5
- L.R. 30/04/2014, n. 7
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TITOLO I - Assetto istituzionale e organizzativo |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, in attuazione dell'art. 117 della Cost |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. Sono di competenza Regionale tutte le funzioni di programmazione, indirizzo, incentivazione, coordinamento e controllo finalizzate alla organizzazio |
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Art. 3 - Cooperazione nell'offerta turistica1. La Regione, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/2001, riconosce i sistemi turistic |
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Art. 4 - Piano Turistico Regionale1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sentita la Commissione competente, approva ogni triennio il Piano Turistico Regionale. In relazione al Piano Triennale la Giunta, sentita la competente Commissione, approva le azioni annuali. 2. Il Piano Turistico Regionale, coordinato con il Piano Regionale di Sviluppo, contiene: a) l'analisi dello stato di |
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Art. 5 - Linee guida della Promozione Turistica Piano di attività annuale dell'A.P.T.1. In attuazione del Piano turistico ed entro tre mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio, la Giunta Regionale approva le linee guida di Promozione Turistica elaborate dall'Agenzia di Promozione Territoriale previa consultazione del Tavolo Tecnico del Turismo di cui all'art. 16 e validazione del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 13, contenenti in particolare le seguenti indicazion |
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Art. 6 - Funzioni delle Province1. Le Province, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, concorrono alla determinazione del Piano Turistico Regionale, formulando alla Giunta Regionale proposte relative al proprio territorio. 2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative ne |
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Art. 7 - Funzioni dei Comuni1. Ai sensi della presente legge sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni: a) funzioni regionali in materia di utilizzazione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, a fini turistici, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.P.R. n. 616/1977, sulla base |
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Art. 8 - Disciplina delle deleghe1. Gli enti delegati all'esercizio delle funzioni regionali di cui ai precedenti articoli, sono tenuti ad osservare i principi dello Statuto della Regione. 2. Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato può formulare indirizzi specifici inerenti alle funzioni delegate. |
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Art. 9 - Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica - I.A.T.1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, possono istituire uffici di informazione ed accoglienza turistica, denominati I.A.T., previa intesa con l'Agenzia. |
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TITOLO II - Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T. |
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Art. 10 - Agenzia di Promozione Territoriale A.P.T.1. L'Azienda di Promozione Turistica, istituita con L.R. 30 luglio 1996, n. 34, è soppressa a far data dal 30 giugno 2008. 2. A decorrere dal 1° luglio 2008 è istituita, con sede legale in Matera, l'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), di seguito "l'Agenzia", quale organismo tecnico/operativo e str |
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Art. 11 - Compiti dell'Agenzia di Promozione Territoriale1. L'Agenzia di Promozione Territoriale, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l'insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale, per aumentare l'attrattività turistica del territorio e favorire nuove forme di sviluppo economico sostenibile. 2. L'Agenzia coordina il sistema di comunicazione integrata dei sistemi territoriali regionali e dell'immagine turistica della Basilicata. 3. In particolare l'Agenzia: a) promuove la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali e regionali, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ecologico, storico, artistico, monumentale e culturale; b) promuove, anche in forma integrata, i prodotti di particolare pregio che caratterizzano il territorio lucano in riferimento allo |
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Art. 12 - Organi dell'A.P.T.1. Sono Organi dell'Agenzia: a) il Comitato d |
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Art. 13 - Comitato di indirizzo1. Il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore delegato, esercita i poteri di indirizzo dell'attività dell'Agenzia, conformemente al Piano Turistico Regionale ed alle modalità attuative stabilite dalla Giunta. 2. Per favorire la realizzazione di un'ampia concertazione e la |
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Art. 14 - Direttore Generale dell'A.P.T.1. Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in carica del Presidente della Regione, tra persone in possesso di riconosciute competenze, professionalità e esperienze nella promozione territoriale e turistica. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione, in osservanza delle norme del codice civile. In applicazione dell'art. 16, comma 6 della L.R. n. 12/1996 e succ. mod., il Direttore Generale svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Regione, e comunque, svolgendo atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina |
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Art. 15 - Collegio dei Revisori dei conti1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale. |
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Art. 16 - Tavolo Tecnico del Turismo1. Il Tavolo Tecnico del Turismo, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato, è nominato dalla Giunta Regionale presso |
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Art. 17 - Compensi - Indennità - Rimborsi1. Il compenso del Direttore Generale dell'Agenzia è definito dalla Giunta Regionale assumendo come parametri quelli previsti per i Dirigenti Generali |
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Art. 18 - Entrate1. L'Agenzia provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate: |
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Art. 20 - Personale1. L'Agenzia è organizzata in rispondenza alle norme di strutturazione degli Uffici della Regione. |
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Art. 21 - Qualifica unica dei dirigenti1. Il personale dirigenziale dell'Agenzia è inquadrato nella qualifica unica di dirigente. Ad esso si applica la disciplina normativa contrattuale pre |
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TITOLO III - Le associazioni senza scopo di lucro |
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Art. 23 - Associazioni Pro-Loco1. La Regione riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica della Basilicata, il ruolo delle associazioni Pro-Loco per la custodia e per la promozione dei valori naturali ed artistici di ogni località. 2. Le associazioni "Pro-Loco", organismi costituiti su base volontaria di natura privatistica, senza scopo di lucro, con rilevanza pubblica e finalità di prom |
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Art. 24 - Albo Regionale delle Pro-Loco1. È istituito presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione un "Albo Regionale" delle Associazioni "Pro-Loco". |
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Art. 25 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale1. Possono essere iscritte all'Albo Regionale di cui al precedente art. 24 le associazioni Pro-Loco, istituite o da istituire, purché ricorrano le seguenti condizioni: |
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Art. 26 - Statuto delle Pro-Loco1. Lo Statuto dell'associazione, ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale, deve ispirarsi ai principi generali di democrazia, di gestione e di partecipazione popolare e, in particolare, deve prevedere: a) norme sull'elezione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi statutari; |
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Art. 27 - Modalità di iscrizione all'Albo Regionale1. Ai fini della iscrizione all'Albo Regionale, le associazioni Pro-Loco devono presentare apposita domanda al Dipartimento regionale competente corredata di: a) copia dell'atto costitutivo e statuto sociale; b) il nominativo del legale rappresentante; c) elenco nominativo dei soci e delle cariche sociali; |
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Art. 28 - Contributi1. Allo scopo di incoraggiarne l'attività ed in considerazione dei compiti di pubblico interesse svolti nella sfera del turismo di base, alle associazioni Pro-Loco possono essere concessi dall'Agenzia contributi nella misura stabilita dalla Giunta Regionale con apposita direttiva, in r |
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TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 29 - Disposizioni Finanziarie1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno in corso si fa fronte con la cessazione degli oneri conseguenti alla soppressione di cui al I comma dell'art. 1 |
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Art. 30 - Gestione straordinaria dell'Azienda di Promozione Turistica.1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore Generale dell'Agenzia e il Collegio dei Revisori di cui all'art. 15 della presente |
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Art. 32 - Abrogazione1. È abrogata la L.R. 30 luglio 1996, n. 34 "Nuovo Ordinamento Turis |
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Art. 33 - Pubblicazione1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Re |
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