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11/01/2021

Condono edilizio, silenzio assenso e determinazione degli oneri concessori

Il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sulle condizioni per la formazione del silenzio assenso in caso di richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 32, D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio) e sulla determinazione degli oneri concessori.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente riteneva che sulla sua domanda di condono edilizio presentata ai sensi del D.L. 269/2003 si fosse formato il silenzio assenso, perfezionatosi a suo avviso nel 2007. Pertanto sosteneva che gli oneri concessori dovessero essere determinati sulla base delle tariffe più favorevoli vigenti a quella data e non alla data successiva del rilascio del titolo espresso (avvenuto nel 2010).

Il Consiglio di Stato ha risolto la questione interpretando la disciplina del silenzio assenso introdotta dal D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, e la sua declinazione dettata dalla L.R. Lombardia 31/2004 applicabile alla fattispecie.

FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO - L’art. 32, comma 37, del D.L. 269/2003 stabilisce che "il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria". Il Consiglio di Stato, con la sentenza 23/12/2020, n. 8293, ha precisato che si tratta di una formulazione letterale diversa rispetto a quella prevista - ai fini della regolarità della richiesta di sanatoria - per l’istituto del condono “ordinario” di cui all’art. 35 della L. 47/1985, che invece fa riferimento, quale corredo obbligatorio della domanda, alla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.

Secondo i giudici la formazione del silenzio assenso nella legislazione speciale di cui al citato art. 32, comma 37, del D.L. 269/2003, postula pertanto la presentazione, da parte dell’autore dell’abuso, di tutta la documentazione normativamente prevista, ma anche il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di oneri concessori. Tali oneri sono calcolati ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. Lombardia 31/2004 mediante autodeterminazione, restando ferma la possibilità del Comune di richiedere successivamente l’eventuale conguaglio.
Pertanto, al fine della formazione del silenzio assenso ex art. 32, comma 37, D.L. 269/2003, in combinato disposto con l’art. 4 della L.R. Lombardia 31/2004, è necessario che il richiedente determini e corrisponda l’importo complessivo degli oneri di urbanizzazione.

Nel caso di specie invece la società aveva allegato i bollettini solo dell'anticipo degli oneri di urbanizzazione e di conseguenza non poteva configurarsi la formazione del silenzio assenso.

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI - Secondo il Consiglio di Stato, non essendosi formato il silenzio assenso, il provvedimento abilitativo mediante il quale si era perfezionata la procedura di sanatoria era quello rilasciato espressamente dal Comune nel 2010. Pertanto, in considerazione dell’art. 4, comma 6, L.R. Lombardia 31/2004 (secondo il quale gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe vigenti all’atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria), gli oneri concessori andavano calcolati con riferimento alle tariffe vigenti alla data di rilascio espresso del provvedimento in sanatoria e non alla data della presunta (e non avvenuta) formazione tacita dello stesso.

Dalla redazione