Caratteristiche e requisiti dei volumi tecnici | Bollettino di Legislazione Tecnica
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14/02/2025

Caratteristiche e requisiti dei volumi tecnici

Secondo il TAR Lazio, rientrano nella nozione di volume tecnico solo le opere destinate a contenere gli impianti serventi la costruzione principale e che non siano adatte ad essere utilizzate ad altri fini.

VOLUMI TECNICI CARATTERISTICHE - Nel caso esaminato dal TAR Lazio-Roma 27/01/2025, n. 1794 i ricorrenti contestavano l’ordine di demolizione di un manufatto in muratura al piano seminterrato, delle dimensioni di circa 6,18 mq in aderenza al fabbricato principale. Secondo il ricorrente si trattava di un volume tecnico, ovvero riconducibile alla tipologia delle opere di manutenzione ordinaria assoggettabile a SCIA per le quali l’assenza del titolo non può condurre all’applicazione della sanzione della demolizione.

NOZIONE DI VOLUME TECNICO - Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, si definisce volume tecnico il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio. Si deve dunque trattare di volumi che si risolvono in semplici interventi che non generano aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.
Un tale volume - che deve porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione, nonché in rapporto di proporzionalità con le esigenze effettive da soddisfare - non è di norma computato nella volumetria massima assentibile.
Tale natura è stata ritenuta ravvisabile per cabine contenenti impianti idrici, termici, motori dell'ascensore e simili, nonché per i sottotetti termici, intesi come ambienti situati sotto il solaio di copertura di un edificio, con esclusive funzioni di isolamento dagli agenti esterni dell'ultimo piano dell'edificio stesso, purché non utilizzabile per attività connesse all'uso abitativo, come nel caso di soffitte, stenditoi chiusi o locali di sgombero.

In sostanza, ai fini della nozione di volume tecnico, assumono valore tre ordini di parametri:
- il primo, positivo e funzionale, attiene al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette;
- il secondo ed il terzo, negativi, consistono, da un lato, nell'impraticabilità di soluzioni progettuali diverse - nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa - e dall'altro lato, in un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Ne consegue che rientrano nella nozione in parola solo le opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, mentre non sono riconducibili alla stessa i locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni (C. Stato 07/07/2020, n. 4358; C. Cass. pen. 25/02/2011, n. 7217; C. Stato 21/01/2015, n. 175).

CONSIDERAZIONI DEL TAR - In tale contesto, il TAR ha escluso la natura di volume tecnico dell’opera contestata, ritenendola invece idonea ad arrecare una permanente trasformazione dell’area. Il TAR ha respinto la tesi di parte ricorrente secondo cui il criterio in base al quale discriminare le opere al fine di individuarne il regime abilitativo ed il conseguente apparato sanzionatorio sarebbe esclusivamente quello connesso all’aumento del carico urbanistico, non configurabile nel caso di specie per essere il manufatto asseritamente destinato ad ospitare impianti tecnologici. Invero, si legge nella sentenza, non vi è alcun indice normativo che possa sorreggere tale assunto, rilevando, invece, la nozione di trasformazione urbanistica del territorio per effetto dell’opera.
Secondo il TAR, le dimensioni del manufatto mal si conciliavano con quelle che caratterizzano i volumi tecnici, le cui dimensioni debbono essere tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio, corrispondendo la nozione di volume tecnico, come detto, a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa. I volumi tecnici, quindi, sono tendenzialmente esclusi dal calcolo della volumetria e dalla necessità di titolo per la realizzazione di tale volumetria solo a condizione che non assumano le caratteristiche di vano utilizzabile ad altri fini.

Il manufatto non avrebbe neanche potuto essere ricondotto alla tipologia della manutenzione ordinaria, la quale preclude la creazione di nuove superfici e volumetria, venendo invece in rilievo un ulteriore organismo edilizio, rilevante sia dal punto di vista edilizio che urbanistico, comportante modifiche della sagoma e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio.
Non essendo la realizzazione di tale opera assistita da alcun titolo edilizio, correttamente ne era stata ordinata la demolizione, e ciò in puntuale applicazione dell’art. 31, del D.P.R. 380/2001, costituendo presupposto per l'adozione di un ordine di demolizione l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista dagli strumenti urbanistici e priva di titolo legittimante.

Dalla redazione