Appalti pubblici: cause di esclusione per sanzioni interdittive esecutive | Bollettino di Legislazione Tecnica
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14/02/2025

Appalti pubblici: cause di esclusione per sanzioni interdittive esecutive

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha chiarito che per costituire una causa di esclusione automatica la sanzione interdittiva deve essere esecutiva.

SANZIONI INTERDITTIVE CAUSE DI ESCLUSIONE - È stato chiesto all'ANAC se la presenza di una sentenza di condanna non definitiva con applicazione di una sanzione interdittiva, di cui alla lett. c), dell’art. 9, comma 2, del D. Leg.vo 231/2001 comporti l’esclusione automatica dell’operatore economico, ai sensi della lett. a), dell’art. 94, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023, oppure se debba essere valutata discrezionalmente dalla stazione appaltante, ai sensi degli artt. 95 e 98 del D. Leg.vo 36/2023.

Considerazioni ANAC
Con la Delibera del 14/01/2025, n. 9, l'ANAC ha ricordato che la lett. a) dell'art. 94, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che è escluso automaticamente da una procedura d’appalto l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c) del D. Leg.vo 231/2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
Tale disposizione non prevede espressamente se, ai fini dell’effetto automaticamente escludente, la sanzione di cui alla lett. c) dell'art. 9, comma 2, D. Leg.vo 231/2001, debba essere irrogata con sentenza di condanna definitiva e, dunque, esecutiva a carico dell’operatore economico.

Secondo l'ANAC, nel caso in cui la sanzione interdittiva sia stata irrogata con sentenza, ai fini dell’esclusione automatica dalle procedure di gara, è necessario che la condanna penale sia definitiva ed esecutiva.
Tale presupposto, si desume in via sistematica da diversi elementi:
- l'art. 650 c.p.p. (applicabile alla luce del rinvio al c.p.p. operato dall’art. 34 del D. Leg.vo 231/2001) attribuisce forza esecutiva alle sentenze e ai decreti penali irrevocabili;
- l’art. 77, comma 2, del D. Leg.vo 231/2001 prevede che, ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione della sentenza all'ente a cura del pubblico ministero (P:M.); per cui, solo in seguito alla notificazione della sentenza avente forza esecutiva da parte del P.M., la sanzione interdittiva può esplicare i suoi effetti e determinare la sanzione espulsiva automatica dalle procedure di gara ricadenti nell’intervallo di efficacia temporale della sanzione;
- anche l’art. 96, comma 8, del D. Leg.vo 36/2023, nel dettare le regole residuali da seguire per la determinazione della rilevanza temporale della pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la p.a. (nel caso in cui non sia fissata dalla sentenza), fa riferimento alla “sentenza penale di condanna definitiva”;
- ulteriore conferma della suddetta conclusione si ricava anche dal principio di tassatività e dal principio di colpevolezza.

L'ANAC ha precisato che, in caso di sentenza di condanna non definitiva, la stazione appaltante, pur non potendo escludere in via automatica l’operatore, debba valutare il reato-presupposto ex D. Leg.vo 231/2001, oggetto della sentenza, nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi e nei termini di cui all’art. 98 del D. Leg.vo 36/2023.

In ogni caso, la stazione appaltante è tenuta a valutare i provvedimenti di riparazione delle conseguenze del reato, di cui all’art. 17 del D. Leg.vo 231/2001, adottati dall’operatore economico nella direzione del ravvedimento e della riparazione dell’errore, anche nell’ottica del c.d. self cleaning (art. 96 del D. Leg.vo 36/2023).

Dalla redazione